Parere positivo sull’acquisto di partecipazione camerale in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 74 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione, da parte di una Camera di commercio, di una quota di aumento di capitale di una società consortile in house rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e il relativo parere spetta alla Sezione regionale di controllo, poiché le Camere di commercio integrano le “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione” di cui all’art. 5, comma 4, del medesimo decreto. Il giudizio di conformità investe la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La sostenibilità finanziaria, sul piano oggettivo, può essere suffragata anche da “forme analoghe di analisi di fattibilità” alternative al business plan, purché il livello di approfondimento sia proporzionale alla complessità e alla dimensione dell’operazione. La motivazione sulla convenienza economica richiede, di regola, un confronto tra le possibili forme di gestione e un’analisi comparata di costi e benefici.
Il Fatto
Una Camera di commercio ha comunicato alla competente Sezione regionale di controllo la propria deliberazione di sottoscrivere una quota dell’aumento di capitale di una società consortile operante in house nel sistema camerale, attiva nei settori delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica. L’operazione muove dall’esigenza di avvalersi di servizi di supporto tecnico e specialistico secondo il modello dell’in house providing e di rafforzare il patrimonio della società, la quale aveva prospettato un aumento di capitale per ampliare la compagine sociale ad altre Camere non ancora socie.
Alla richiesta di parere sono stati allegati il bilancio di esercizio della società, la relazione sul governo societario e il documento programmatico recante le strategie di sviluppo per il triennio successivo. La questione giunge alla Sezione regionale ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per la verifica di conformità dell’atto ai parametri ivi richiamati.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della procedura di controllo. L’art. 5, comma 3, del T.U.S.P., come modificato dalla legge n. 118/2022, impone all’amministrazione di trasmettere l’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità del provvedimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo nonché agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Sul piano della competenza, la Corte richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022 e la deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, che radicano in capo alle Sezioni regionali il controllo sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni delle Camere di commercio, quali istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione. La competenza della Sezione per il Lazio è pertanto correttamente individuata.
Nel merito, la Corte verifica l’ambito soggettivo e oggettivo del controllo. La società assume la forma consortile a responsabilità limitata e opera secondo il modello dell’in house providing, con controllo analogo esercitato dai consorziati. L’attività di supporto tecnico alle Camere socie è riconducibile all’autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti partecipanti, con conseguente verifica positiva del requisito di strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, relativo all’equilibrio economico-finanziario della società, dal profilo soggettivo, concernente gli effetti sull’ente procedente. Pur rilevando l’assenza di un business plan con orizzonte almeno triennale, la Sezione ritiene sufficienti il quadro economico-patrimoniale degli ultimi esercizi, il parere favorevole dell’Organo di revisione e l’esiguità dell’impegno finanziario, parametrati alla complessità e alla dimensione ridotta dell’iniziativa.
La Corte riscontra invece una lacuna sul piano della convenienza economica: la deliberazione non contiene alcun confronto tra scelte alternative né un’analisi comparata di costi e benefici, limitandosi a richiamare la convenienza della scelta esternalizzata. Maggiormente argomentati risultano i vantaggi in termini di obiettivi di policy. Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, la Sezione prende atto della dichiarazione di compatibilità e richiama il criterio dell’investitore privato e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-305/89, escludendo l’idoneità dell’attività a incidere sugli scambi tra Stati membri. Il parere è reso in senso positivo, con le osservazioni contenute in motivazione.
Nota della Redazione
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