Conto giudiziale dell’economo e irregolarità della gestione per confusione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 230 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal perfezionamento del deposito, che con il sistema SIRECO si realizza con l’upload del conto e degli allegati, non con l’apposizione della firma digitale. Il passaggio di consegne tra agenti contabili deve avvenire, ai sensi dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, in contraddittorio tra agente cessante e subentrante, con l’intervento di un funzionario terzo delegato dall’amministrazione; le istruzioni operative interne che nulla dispongano sul punto non possono derogare all’adempimento di legge. Il conto giudiziale deve rispondere a un criterio sostanzialistico di completezza delle scritture, sì da consentirne il raccordo con la contabilità dell’ente. La gestione di somme provenienti da gestioni diverse su un unico conto corrente integra irregolarità della gestione, ancorché non imputabile all’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’economo di un istituto zooprofilattico sperimentale, per la gestione della cassa economale di una sezione territoriale nel periodo 01.01.2018 – 31.05.2018. Il conto, riferito all’ultima gestione dell’agente contabile, viene deferito alla Sezione giurisdizionale con relazione di irregolarità che contesta la tardiva parificazione e approvazione, la discordanza tra i due schemi del conto, la duplicazione di una scritturazione in due conti distinti, l’omessa annotazione del versamento del fondo di inizio gestione, il passaggio di consegne senza funzionario terzo, l’uso di un unico conto corrente per due gestioni e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente contabile e l’istituto depositano memorie difensive. In udienza la difesa eccepisce l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale. La causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dai sistemi informativi risulta che il conto è stato reso tramite SIRECO il 2 ottobre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con l’apposizione della firma digitale, ma non con il perfezionamento del deposito. Il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 chiarisce che la procedura si compie con l’upload e la ricevuta di protocollo. La relazione di deferimento è stata depositata il 2 ottobre 2024, dunque il termine non è decorso.
Nel merito delle irregolarità, il Collegio conferma il ritardo nella parificazione del conto, avvenuta solo il 21.08.2019 a fronte del termine del 28 febbraio 2019 desumibile dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923. Ritiene invece superato il rilievo sulla tardività rispetto all’approvazione del bilancio, essendo i risultati della gestione confluiti nel bilancio medesimo.
Assume rilievo decisivo il passaggio di consegne. Esso è avvenuto alla sola presenza degli agenti, senza il funzionario terzo richiesto dall’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924. Tale adempimento è previsto dalla legge e funzionale a separare le responsabilità tra agenti succedutisi, come conferma l’art. 612 R.D. n. 827/1924. Le istruzioni operative interne non possono derogarvi.
Superate le censure sulle modalità di compilazione, il Collegio esclude ammanchi e responsabilità contabile, ma conferma gli ulteriori profili di irregolarità. Il conto non offre una rappresentazione completa dei fatti di gestione: manca l’annotazione del versamento del fondo di inizio gestione e figurano dati non coordinati tra i due schemi. Confermata è anche la confluenza indistinta, su un unico conto corrente, degli incassi per prestazioni e dei reintegri del fondo economale, con rischio di confusione contabile, in contrasto con l’art. 5, comma 3, del regolamento sui fondi delle casse economali.
Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente, esonerandosi sulle spese. Respinge infine l’istanza di oscuramento, non essendo indicati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione.
Nota della Redazione
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