Irregolare il conto del cassiere con unico conto corrente e passaggio di (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 229 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da un agente contabile è irregolare quando le riscossioni e la gestione del fondo economale confluiscono in un unico conto corrente bancario, poiché la confusione contabile espone le risorse pubbliche al rischio di impiego per fini diversi da quelli cui sono destinate. È parimenti fonte di irregolarità il passaggio di consegne tra agenti avvenuto senza l’intervento di un funzionario terzo, essendo art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924 norma che impone il contraddittorio con un rappresentante dell’amministrazione. La parificazione del conto oltre il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923, e la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. integrano ulteriori profili di irregolarità. Il giudizio di conto non si estingue se il termine quinquennale decorre dal perfezionamento del deposito telematico e non dalla mera apposizione della firma digitale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile con funzioni di cassiere di una sezione territoriale di un Istituto zooprofilattico, per il periodo di gestione compreso tra il 2018 e il 31 maggio 2018, relativo all’ultima gestione dell’agente. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ne chiedeva l’iscrizione a ruolo rilevando una serie di anomalie: la parificazione e l’approvazione del conto avvenute oltre un anno dopo la presentazione e dopo l’approvazione del bilancio di esercizio; il passaggio delle consegne effettuato solo tra agenti, senza l’intervento di un funzionario terzo; l’utilizzo di un unico conto corrente operativo nel quale erano confluite le movimentazioni di due gestioni distinte; la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno; la mancata chiusura in pareggio del conto.

L’agente contabile e l’Istituto depositavano memorie difensive, riconducendo le anomalie a scelte organizzative dell’Ente o a indicazioni contenute nelle istruzioni operative applicate. In udienza la difesa sollevava eccezione di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale dal deposito del conto.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa del conto è stata effettuata in data 2 ottobre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con l’apposizione della firma digitale, ma non rappresenta il momento di perfezionamento giuridico del deposito. Richiamato l’art. 10 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022, la Corte afferma che solo dal rituale deposito il conto può essere assegnato e la Procura può acquisirne notizia. La relazione di deferimento è stata depositata il 2 ottobre 2024, sicché il termine di art. 150, comma 1, c.g.c. è stato validamente interrotto.

Nel merito, la Corte esamina i profili di irregolarità. Quanto alla parificazione, rileva che il conto è stato parificato il 21 agosto 2019 e approvato il 27 settembre 2019, oltre il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio previsto dall’art. 74 R.D. n. 2440/1923. Irrilevante è che la parifica sia avvenuta contestualmente agli altri conti dell’anno. Viceversa, ritiene superato il rilievo sulla tardività rispetto all’approvazione del bilancio, poiché in esso sono confluiti i risultati delle gestioni territoriali.

Il passaggio di consegne avvenuto alla sola presenza degli agenti avvicendatisi integra violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924. La Corte osserva che le operazioni richiedono l’intervento di un terzo rappresentante dell’amministrazione, tenuto a verificare fattivamente la correttezza dei dati, non potendosi limitare a una presa d’atto formale. Le istruzioni operative non assumono rilevanza, nulla disponendo sul punto.

Sull’unico conto corrente, il Collegio conferma il profilo di irregolarità: il versamento di entrate di gestioni differenti si presta a un uso improprio delle risorse pubbliche, per il rischio di confusione contabile. Pur trattandosi di scelta organizzativa non imputabile direttamente all’agente, essa incide sulla gestione. Nemmeno è superato il rilievo sul mancato versamento della giacenza di cassa, non emergendo nel caso concreto le esigenze di disservizio che giustificherebbero il trattenimento del saldo.

Infine, la Corte esclude che le verifiche del Collegio di revisione possano sostituire la relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., inidonee per oggetto e contenuto a realizzarne le finalità. Respinge anche l’istanza di oscuramento dei dati, non specificati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione. Il conto è dichiarato irregolare, senza condanna dell’agente e senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *