Irregolarità del conto economale per prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 224 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto decorre dal perfezionamento del deposito telematico del conto presso la segreteria della sezione, che si realizza con l’inserimento nel sistema informativo e non con la mera sottoscrizione digitale degli estratti. La mancanza di sottoscrizione manuale del registro da parte dell’agente e l’assenza di un formale provvedimento di parificazione non determinano l’improcedibilità del conto ove risultino supplite da prassi amministrative sostanziali e da atti equipollenti. La dichiarazione di irregolarità della gestione non comporta condanna dell’agente contabile quando le criticità siano riconducibili, in larga misura, a prassi interne non formalizzate e a un sistema informativo gestionale non concepito per finalità di rendicontazione giudiziale, essendo l’agente privo di poteri e strumenti per rilevarne la non conformità alle norme di contabilità pubblica.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dall’economo di un ateneo per l’esercizio 2018, rilevando plurimi profili di criticità: mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente, assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, utilizzo di un meccanismo di reintegro del fondo economale che di fatto superava la competenza dell’organo di spesa, nonché registrazione cumulativa delle operazioni in termini inidonei a rappresentare la gestione.
L’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 CGC, sostenendo che il deposito del conto fosse avvenuto in data antecedente a quella indicata nella relazione di deferimento. Nel merito contestava le conclusioni del magistrato istruttore, invocando la conformità della propria condotta alla normativa interna e alla prassi vigenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa del conto è stata effettuata tramite SIRECO solo in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro e non con il momento del perfezionamento del deposito ai fini giuridici. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata in data 19 novembre 2024, il termine quinquennale non risulta decorso.
Quanto ai profili di improcedibilità, il Collegio li ritiene superati. Il registro, sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza e redatto tramite il sistema U-GOV, è riferibile soggettivamente all’agente, che ha sottoscritto la nota di trasmissione. Anche la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è ostativa, risultando una prassi amministrativa idonea a supplire in via sostanziale all’inadempimento, come attestato dal decreto dirigenziale acquisito in istruttoria.
Nel merito, la Corte rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo le stesse ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro. Il regolamento di ateneo disciplinava la gestione del fondo economale in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né definire un sistema autorizzativo chiaro. Le descrizioni delle spese risultavano generiche o aggregate, con beneficiari indicati tramite anagrafiche indifferenziate.
I reintegri avvenivano in maniera eclettica, senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti, sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente e approvate mediante sottoscrizione degli ordinativi, sfuggendo a qualsiasi controllo preventivo. Il sistema informativo U-GOV, pur consentendo il raccordo con la contabilità ufficiale, non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale.
Il Collegio conclude nel senso che le irregolarità sono riconducibili, in larga misura, a una gestione amministrativa condizionata da prassi interne non formalizzate e dall’assenza di un regolamento specifico, adottato solo nel 2021. L’agente, avendo operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, non può essere destinatario di condanna. La Corte dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ateneo l’adozione di ogni iniziativa utile a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento degli atti per difetto di specificazione dei motivi e per assenza di dati sensibili.
Nota della Redazione
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