Irregolarità della gestione economale per assenza di regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 212 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La gestione del fondo economale di un ente pubblico è irregolare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., quando si svolga in assenza di un quadro regolamentare interno che individui le tipologie di spesa ammissibili, i presupposti del ricorso al rimborso e un sistema autorizzativo dei reintegri. In tale contesto, il meccanismo dei reintegri reiterati senza controllo preventivo degli organi competenti consente di superare la dotazione iniziale del fondo in violazione del principio di programmazione della spesa. La responsabilità dell’agente contabile va tuttavia valutata alla luce del contesto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione: la dichiarazione di irregolarità del conto, in assenza di condanna, non preclude il giudizio di conformità dell’agente alle istruzioni ricevute.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale riferibile all’economo di un ateneo per l’esercizio 2018, depositato in data 19 novembre 2019. Il magistrato istruttore, con relazione del 19.11.2024, ha rilevato che il conto non risultava sottoscritto dall’agente, che mancavano il provvedimento di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno e che la gestione presentava criticità.

In particolare, si contestava lo sforamento della dotazione del fondo mediante reintegri reiterati, il rimborso di spese non ammissibili, l’indicazione generica delle causali e l’assenza di riscontro sull’effettivo destinatario delle spese. L’agente ha eccepito il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c. e ha chiesto, nel merito, la dichiarazione di regolarità del conto e il proprio discarico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di estinzione del giudizio. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che il deposito del conto è avvenuto il 19 novembre 2019, mentre la data del 13 novembre 2019 invocata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. non è decorso.

Sempre in via preliminare, la Corte supera le perplessità sulla mancata sottoscrizione del conto e sull’assenza di parificazione. Il registro è sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza, responsabile del procedimento, ed è stato redatto tramite il sistema gestionale in uso, che non prevedeva la firma manuale degli economi; l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione. Quanto alla parificazione, una prassi amministrativa sostanziale supplisce all’inadempimento, essendo acquisito il decreto dirigenziale che ha attestato l’esito positivo della parificazione contabile.

Nel merito, il Collegio rileva profili di irregolarità che non consentono l’approvazione del conto, pur ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate. Il regolamento di ateneo disciplinava il fondo economale in termini essenziali, prevedendo un tetto per la dotazione iniziale e la possibilità di reintegro, ma non individuava le spese ammissibili, i presupposti del rimborso e un sistema autorizzativo chiaro. La gestione si è attenuta a circolari interne.

Elemento centrale era il sistema informatico U-GOV, che non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale: i dati analitici restavano accessibili solo tramite il documento gestionale e le descrizioni delle spese erano generiche o aggregate. I reintegri, disposti su rendicontazioni predisposte dallo stesso agente, sfuggivano a qualsiasi controllo preventivo.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’esigenza di strumenti agili per spese minute deve bilanciarsi con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo. Nel caso concreto, antecedente al regolamento specifico adottato nel 2021, l’assenza di strumenti regolatori impone di valutare la responsabilità dell’agente alla luce del contesto complessivo. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo specificati i legittimi motivi e non emergendo dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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