Cessazione materia contendere per riliquidazione pensione in appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 140 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, per effetto della sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto sul diritto fatto valere. A tal fine occorre che le parti diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni. Integra tale sopravvenienza la riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata dall’ente previdenziale nelle more del gravame, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44% sulla quota retributiva relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, seguita dal pagamento delle differenze arretrate. In tal caso le spese possono essere compensate in ragione della novità giurisprudenziale sopravvenuta.
Il Fatto
Un ex militare titolare di pensione diretta, con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni, ha chiesto il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, invocando l’aliquota del 2,44% individuata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti.
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 64/2021, ha respinto il ricorso, escludendo l’applicabilità della norma per difetto del requisito di anzianità e dichiarando inammissibile la domanda di applicazione dell’aliquota del 2,44%, perché formulata solo con memorie conclusionali e mai in sede amministrativa. L’ex militare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Nelle more del gravame l’I.N.P.S. ha documentato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione applicando il coefficiente annuo del 2,44% all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con pagamento delle differenze arretrate sulla rata di aprile 2022. L’Istituto ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All’udienza il difensore dell’appellante, in delega, ha aderito alla richiesta. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e contabile secondo cui la cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e, conseguentemente, della necessità di una pronuncia del giudice.
Il presupposto è la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto sul diritto fatto valere. Non basta l’iniziativa unilaterale dell’ente: occorre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conformi conclusioni.
Nel caso concreto la Corte accerta la sussistenza delle condizioni: la riliquidazione è documentata e il pagamento delle differenze arretrate è provato. L’adesione della difesa dell’appellante consolida il venir meno dell’interesse alla decisione. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere.
Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della novità giurisprudenziale rappresentata dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e alla quale l’Istituto si è conformato in via amministrativa.
Nota della Redazione
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