Danno all’immagine e dolo tipizzato, confermata la condanna del consigliere regionale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 137 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile anche in assenza di prova della divulgazione della notizia, poiché il clamor fori non integra la lesione ma ne indica la dimensione, rilevando quale circostanza aggravante ai fini della quantificazione. La responsabilità amministrativo-contabile conserva natura risarcitoria e non penale, con esclusione di ogni violazione del principio del ne bis in idem rispetto al giudizio penale per gli stessi fatti. L’art. 21 d.l. n. 76/2020, che tipizza il dolo erariale nella sola forma della volontà del danno, ha carattere sostanziale e novativo e non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il danno erariale si realizza con la condotta lesiva, mentre la sentenza penale irrevocabile opera quale mera condizione di procedibilità dell’azione contabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un consigliere regionale della Sardegna, il quale, nella XIII legislatura, si era appropriato di somme destinate al gruppo consiliare mediante assegni circolari e bonifici, senza fornire prova della loro inerenza all’attività consiliare. I fatti, per la verità accertati in sede penale con sentenza irrevocabile per peculato continuato, costituiscono la base dell’azione di responsabilità erariale.

La Sezione giurisdizionale ha riconosciuto il danno patrimoniale e quello all’immagine, liquidando una somma comprensiva di rivalutazione. Il consigliere ha proposto appello per violazione del ne bis in idem, errata applicazione dell’art. 21 d.l. n. 76/2020, assenza di prova del danno all’immagine e vizio della quantificazione. La Procura generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di ne bis in idem, ricordando che la giurisprudenza convenzionale ha da tempo chiarito la dimensione risarcitoria della responsabilità amministrativa. La pronuncia della Corte dei conti non costituisce una sanzione sostanzialmente penale, ma è diretta al ristoro di un pregiudizio finanziario. Non si scorge, dunque, alcuna duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto.

Quanto al dolo, la Corte ha ribadito che l’art. 21 d.l. n. 76/2020 ha natura sostanziale e novativa, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone che l’illecito contabile sia stato posto in essere dopo l’entrata in vigore della norma. La tesi difensiva secondo cui il danno si sarebbe realizzato con la definitività della sentenza penale è stata disattesa: la sentenza irrevocabile è solo condizione di procedibilità dell’azione contabile, mentre la lesione si realizza con la condotta lesiva.

Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto il danno imputabile a titolo di dolo tipizzato: la condotta di appropriazione di denaro pubblico implica la previsione e la volontà del pregiudizio patito dall’ente. Non assume rilievo la disciplina regionale sulla rendicontazione, poiché l’addebito non attiene alla mancata giustificazione delle spese, ma all’appropriazione di somme di titolarità pubblica.

La Corte ha infine confermato il riconoscimento del danno all’immagine e la sua quantificazione. Il clamor fori non è presupposto indefettibile della lesione, ma circostanza aggravante in sede di liquidazione. Il primo giudice ha fatto ricorso alla prova presuntiva, valorizzando la carica ricoperta, la gravità oggettiva della condotta, la limitata eco mediatica rispetto ad altre vicende e il tempo trascorso. La liquidazione è stata operata in via equitativa, con riduzione rispetto alla richiesta attorea, secondo parametri congrui e logicamente motivati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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