Riliquidazione pensione Vigili del fuoco e soccombenza virtuale INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 104 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto interpretativo sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è definito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che hanno affermato l’applicazione dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% sulla quota retributiva per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995. La successiva riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, conforme a tale principio, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. Il venir meno della res litigiosa per sopravvenienza rispetto all’avvio del giudizio impone tuttavia di applicare il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Istituto previdenziale alle spese, valutando la fondatezza delle prospettazioni iniziali del ricorrente a prescindere dal fatto sopravvenuto, quando l’Ente avrebbe potuto evitare il giudizio con un diligente comportamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nei Vigili del fuoco dal 1993 al 2021 e collocato in pensione con qualifica di Capo Squadra Esperto, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto e posto in pagamento presso l’INPS. L’Istituto aveva liquidato la quota retributiva applicando la minore aliquota di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, pari al 35% della base pensionabile per quindici anni di servizio effettivo.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di dieci anni e nove mesi. Dopo un’istanza amministrativa rimasta senza riscontro, ha depositato ricorso. Costituendosi, l’INPS ha dichiarato di aver riliquidato la pensione con il provvedimento n. SS1032025000056/2025, applicando l’aliquota del 2,44% sulla quota retributiva, con pagamento degli arretrati e degli oneri accessori entro la mensilità di maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ricostruisce l’oggetto della causa come riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’art. 44 del medesimo decreto. Il thema decidendum riguarda dunque la corretta individuazione dell’aliquota di rendimento per il personale operativo dei Vigili del fuoco.

La Corte rileva che i contrasti interpretativi insorti su tale questione sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021. L’Istituto si è conformato a tali enunciati, fornendo alle strutture amministrative le conseguenti istruzioni operative, richiamate dalla circolare n. 68 del 14 giugno 2022. In applicazione di tale indirizzo, l’INPS ha rideterminato il trattamento pensionistico nel senso richiesto dal ricorrente.

Tale sopravvenienza ha fatto venir meno la ragione del contendere e l’interesse ad agire. Le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che il Giudice Unico afferma, rilevando che l’avvenuta rideterminazione ha eliminato la materia del contendere.

Quanto alle spese, l’INPS ne ha chiesto la compensazione, mentre il ricorrente ha insistito per la condanna. Il Giudice Unico applica il principio della soccombenza virtuale, richiamando un orientamento consolidato in analoghe fattispecie, con il quale la sopravvenienza che fa cessare la materia del contendere non elide la valutazione della fondatezza delle prospettazioni iniziali della parte attrice. Poiché la riliquidazione è sopraggiunta rispetto all’avvio del giudizio e l’Ente avrebbe potuto evitare il giudizio con un diligente comportamento, l’INPS è condannato al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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