Omessa notifica del ricorso all’INPS: improcedibilità ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 53 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c., il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato all’amministrazione resistente a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, e il comma 5-bis impone il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza. La notificazione è onere essenziale per il rispetto dell’art. 111, comma 2, Cost., sicché la sua omissione integra inesistenza della notificazione e non semplice nullità. L’omissione è insanabile anche a fronte della costituzione della controparte, e non è applicabile la rinnovazione della notificazione, che presuppone un vizio di nullità. Il ricorso è pertanto improcedibile, con cancellazione della causa dal ruolo, estinzione del processo dichiarata anche d’ufficio ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c., e non luogo a provvedere sulle spese per mancata instaurazione del rapporto processuale.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti pubblici in quiescenza, hanno depositato ricorso il 21 gennaio 2025 lamentando che il proprio trattamento pensionistico, di importo lordo superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S., sia stato inciso dalla riduzione della rivalutazione automatica disposta per il biennio 2023-2024 dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023.
Hanno chiesto accertarsi il diritto all’integrale perequazione, con condanna dell’Istituto alla corresponsione delle somme maturate, maggiorate di interessi e rivalutazione. In subordine hanno prospettato questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
La Motivazione della Corte
All’udienza l’I.N.P.S. non è risultato costituito e in Segreteria non constavano le prove dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Il giudizio si è quindi spostato sul piano processuale, prima ancora di ogni valutazione di merito sulla dedotta compressione della perequazione.
La Corte ha richiamato l’art. 155 c.g.c., i cui commi 3 e 5-bis pongono a carico del ricorrente la notificazione del ricorso e del decreto all’amministrazione e il deposito delle relative prove. Si tratta di onere essenziale per la salvaguardia del contraddittorio, presidiato dall’art. 111, comma 2, Cost., e la sua inosservanza impedisce l’instaurazione del rapporto giuridico processuale.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del vizio. La Corte ha ricondotto l’omessa notificazione all’inesistenza della notificazione, non alla sua nullità, con la conseguenza che l’omissione è insanabile. Ne deriva che nemmeno la costituzione della controparte varrebbe a rendere validamente esistente il rapporto processuale.
La Corte ha poi escluso l’operatività della rinnovazione, estranea alla fattispecie perché prevista dal comma 8 dell’art. 155 c.g.c. solo in presenza di un vizio che importi nullità della notificazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c., che ne sancisce l’operatività di diritto e la declaratoria anche d’ufficio.
La Corte ha infine rilevato che la mancata instaurazione del rapporto processuale determina il non luogo a provvedere sulle spese. La questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine, benché la Corte costituzionale si fosse già pronunciata con la sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, non è stata esaminata, poiché il giudizio si è chiuso in rito.
Nota della Redazione
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