Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro sull’assegnazione della carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 1377 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza di condanna del giudice del lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato, integra l’inottemperanza dell’amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione che non formuli alcuna deduzione e non offra prova di pagamenti, neppure parziali, non contesta il credito nell’an e nel quantum. Il giudice amministrativo assegna quindi all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la carta elettronica docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dall’anno scolastico 2016/17 fino all’anno 2022/23.
La sentenza veniva notificata a mezzo PEC e ricevuta dall’amministrazione il 29 giugno 2023. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 3.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dal titolo della cui ottemperanza si tratta. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti dovuti in forza del titolo. Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere integralmente ai pagamenti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Nota della Redazione
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