Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta sul credito (TAR Lombardia n. 917 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale fa stato sull’an debeatur e sull’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, ma non vincola l’Ente all’esatta quantificazione di capitale e interessi operata dal creditore. L’entità delle somme dovute va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con particolare riguardo agli interessi legali e di mora, alla loro misura e alla decorrenza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorso per ottemperanza è accolto. Il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività, se rientrante nei compiti istituzionali, non dà diritto a compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 501/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma di euro 500,00 per ogni anno, oltre interessi. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 14.6.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. Esso assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ. e negli artt. 1282 segg. cod. civ.
Il Tribunale accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve spirare prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli interessi maturati, con salvezza della verifica dell’esatto importo. Non è invece dovuta la somma richiesta per ogni ulteriore ritardo.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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