Diniego del permesso di soggiorno e mancata valutazione delle osservazioni (TAR Molise n. 124 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana è legittimo quando difettino i presupposti soggettivi richiesti, ancorché l’Amministrazione non abbia valutato le osservazioni procedimentali presentate tardivamente ex art. 10-bis legge n. 241/1990, attesa la natura non perentoria del termine assegnato per la loro presentazione. La richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per presupposti diversi da quelli indicati nell’istanza originaria, formulata nelle osservazioni, non obbliga l’Amministrazione a pronunciarsi su di essa, trattandosi di domanda nuova.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina argentina, impugnava il provvedimento del Questore di Campobasso che aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana, presentata in qualità di discendente da avo italiano. Il diniego si fondava sulla circostanza che la richiedente non possedesse i requisiti soggettivi necessari, essendo venuti meno i presupposti normativi a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 36 del 28.3.2025. La ricorrente lamentava, tra l’altro, la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali presentate dopo il preavviso di diniego, la violazione del principio del legittimo affidamento e la mancata considerazione di soluzioni alternative, come il rilascio di un permesso per coesione familiare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di diniego si fondava non già sulla mancata presentazione di memorie nel termine assegnato con la comunicazione dei motivi ostativi, ma sulla circostanza, incontestata, che la ricorrente non soddisfacesse i requisiti soggettivi per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. La stessa istante aveva infatti ammesso di non aver coltivato la domanda di cittadinanza iure sanguinis, successivamente presentata solo dalla madre, e di non possedere i requisiti di legge, medio tempore modificati.
Quanto alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali, il Collegio ha osservato che le stesse, ancorché tardive, erano state comunque esaminate dall’Amministrazione, come emergeva dal contenuto del provvedimento impugnato. Tuttavia, le osservazioni contenevano una richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, presupposto diverso da quello indicato nell’istanza originaria e non oggetto della stessa. Tale domanda, avente natura di istanza nuova, non poteva condizionare la legittimità del diniego relativo al titolo richiesto.
Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione del principio del legittimo affidamento, non essendo ravvisabile alcuna condotta dell’Amministrazione idonea a ingenerare nella ricorrente un ragionevole affidamento circa l’esito favorevole dell’istanza, e ha ritenuto infondate anche le censure relative alla lesione del principio di proporzionalità e del diritto all’unità familiare, nonché quelle di travisamento dei fatti e sviamento, non risultando alcun automatismo espulsivo ma un diniego motivato dall’effettiva carenza dei presupposti legittimanti.
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Nota della Redazione
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