Requisiti del ruolo “operatore” VVF: si applica l’art. 2, non l’art. 1, d.m. 166/2019 (TAR Lazio n. 11158 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di una procedura concorsuale per il reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve richiamare, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, i requisiti previsti dall’art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166, per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, e non quelli, più rigorosi, di cui all’art. 1 del medesimo decreto, riferiti al personale che espleta funzioni operative. La verifica dell’idoneità va infatti correlata alle mansioni concretamente svolte dal candidato, che per gli operatori sono di natura d’ufficio, in assenza di peculiarità che giustifichino requisiti di prestanza fisica maggiori.
Il Fatto
Un candidato, proveniente dalla graduatoria della procedura speciale riservata al personale volontario, partecipava alla selezione per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 362 del 29 ottobre 2024. L’art. 8 del bando prevedeva che i candidati fossero sottoposti agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 1 d.m. n. 166/2019, ossia quelli previsti per il personale “operativo”, e non a quelli di cui all’art. 2, validi per i ruoli tecnico-professionali.
All’esito della visita medica, il ricorrente era giudicato non idoneo per la pregressa artrodisi cervicale con applicazione di una placca e un cage intersomatico, e veniva escluso con decreto direttoriale del 18 aprile 2025. Il candidato impugnava l’esclusione e il bando nella parte in cui applicava la disciplina dei requisiti del personale operativo, sostenendo che la sua condizione fosse invece compatibile con le mansioni d’ufficio del ruolo di operatore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando, rilevando che il ricorrente era legittimamente insorto avverso le clausole della lex specialis solo al momento dell’adozione dell’atto applicativo lesivo, ossia il decreto di esclusione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui i requisiti sanitari richiesti per il reclutamento devono essere posseduti in funzione delle mansioni cui il soggetto sarà addetto. Le mansioni degli “operatori” rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, priva di quelle peculiarità che impongono particolari doti di prestanza fisica per il personale operativo impiegato nel soccorso. L’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 non ha, inoltre, autorizzato alcuna deroga all’applicazione dell’art. 2 d.m. n. 166/2019.
Quanto al caso di specie, il TAR ha disposto una verificazione tecnica, dalla quale è emerso che la condizione fisica del candidato, pur escludendone l’impiego in qualità di personale operativo, non presenta controindicazioni per le mansioni d’ufficio. Il verificatore ha escluso che la mera presenza della placca possa comportare danni alla salute del ricorrente o pregiudicarne l’impiego nelle specifiche mansioni cui lo stesso deve essere preposto ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.
L’inidoneità non risultava pertanto supportata né da un’adeguata istruttoria né da una congrua motivazione. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono rimaste a carico del Ministero dell’Interno.
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Nota della Redazione
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