Inabilità a qualsiasi attività lavorativa: nozione più restrittiva dell’inabilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 166 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, il requisito sanitario consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale nozione è più restrittiva di quella di inabilità a proficuo lavoro e non si esaurisce nel riconoscimento dello stato di invalido civile o nell’inidoneità permanente e assoluta al servizio ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, richiedendo un quid pluris, costituito dall’azzeramento delle residue energie lavorative. È irrilevante ogni valutazione socioeconomica relativa alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro di un soggetto con ridotta capacità lavorativa.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore scolastico alle dipendenze di un istituto comprensivo statale, veniva sottoposto a visita della Commissione Medica di Verifica di Palermo, che nel 2017 lo dichiarava temporaneamente non idoneo e, nel marzo 2018, permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio quale dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001. L’amministrazione di appartenenza disponeva quindi la dispensa dal servizio, con risoluzione del rapporto e individuazione dell’anzianità pensionabile maturata.

Il lavoratore chiedeva la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per infermità non dipendenti da causa di servizio. La Commissione Medica di Verifica, con successivo verbale, lo valutava invece non inabile ai sensi della stessa norma. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, per l’accertamento del diritto alla prestazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità opposta dall’INPS ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., respingendola: il ricorrente aveva prodotto, già con l’atto introduttivo, l’istanza del 10 ottobre 2017 diretta all’amministrazione di appartenenza, con cui aveva espressamente richiesto la pensione di inabilità. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile, richiamando l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e il d.m. 8 maggio 1997, n. 187, che individua i requisiti della prestazione: anzianità contributiva, risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio e riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Accertati i primi due requisiti, il thema decidendum si concentra sul requisito sanitario. Il giudice ribadisce la differenza tra inabilità a proficuo lavoro e inabilità a qualsiasi attività lavorativa, richiamando l’orientamento della giurisprudenza contabile e di legittimità. La Sezione II d’Appello della Corte dei conti, sentenza n. 510 del 2018, e la Cass. civ. Sez. lav. n. 8678 del 2018 escludono l’equiparazione tra le due nozioni. La Cass. civ. Sez. lav. n. 9946 del 2014 e la Cass. civ. Sez. lav. n. 17159 del 2011 chiariscono che la pensione di inabilità ex art. 8, legge n. 222/1984 presuppone l’azzeramento della potenzialità energetica e prescinde da fattori socioeconomici legati all’inserimento nel mercato del lavoro.

Su tale premessa, il giudice affida l’accertamento del requisito sanitario alla Commissione Medico Legale presso la Corte, che nel gennaio 2025 deposita il parere richiesto. La Commissione, dopo visita diretta del ricorrente, rileva il raggiunto equilibrio psichico, l’assenza di scompensi psicotici e la capacità di guidare veicoli senza prescrizioni, concludendo che le patologie non avevano prodotto un azzeramento assoluto delle capacità lavorative.

Il giudice condivide tali conclusioni, perché il parere è adeguatamente motivato, immune da vizi logici e fondato su attendibili elementi di fatto, né il ricorrente vi ha opposto rilievi. In assenza del requisito sanitario, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiare situazione del ricorrente e della complessità della vicenda; nulla sulle spese di giustizia per il principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10, legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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