Concorso causale della cancelleria e riduzione del danno erariale per il magistrato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 83 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il magistrato che, nella veste di consigliere istruttore, rimetta la causa al collegio per la decisione senza verificare l’esistenza e la completezza del fascicolo di primo grado — indispensabile perché contenente i verbali delle prove orali e la CTU — incorre in colpa grave, per negligenza inescusabile nella conduzione del giudizio di appello. La condotta omissiva è idonea a cagionare il danno erariale indiretto da irragionevole durata del processo, ma il suo apprezzamento va compiuto secondo lo schema della causalità omissiva e della concorrenza di cause: qualora anche la cancelleria abbia omesso l’adempimento previsto dall’art. 347 cod. proc. civ., il detrimento eziologicamente riconducibile al magistrato va ridotto in misura proporzionale, secondo la regola dell’art. 41 cod. pen. L’art. 87 c.g.c. non impone corrispondenza totale tra invito a dedurre e citazione, essendo sufficiente l’identità del nucleo essenziale di causa petendi e petitum.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha convenuto in giudizio di responsabilità un magistrato, all’epoca consigliere istruttore della Corte d’appello, per il danno erariale indiretto conseguente al pagamento di indennizzi per irragionevole durata del processo. Il ritardo addebitato riguardava il giudizio di secondo grado: il magistrato aveva trattenuto la causa in decisione senza avvedersi che agli atti mancava il fascicolo di primo grado.

In parziale accoglimento, la Sezione ligure ha condannato il magistrato al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, di una somma già ridotta con il potere riduttivo, oltre interessi. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto appello, articolando motivi in tema di prescrizione, nullità della citazione, insussistenza della colpa grave, computo del danno e poteri istruttori. La Procura generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha anzitutto richiamato l’insegnamento delle Sezioni riunite n. 14/2011/QM del 05.09.2011, secondo cui il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per danno indiretto coincide con la data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Prima dell’effettivo depauperamento dell’erario sussiste solo una situazione di danno potenziale, non certo ed attuale. Da qui il rigetto del primo motivo e la manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità.

Infondata è stata ritenuta anche l’eccezione di nullità della citazione. L’art. 87 c.g.c. sanziona la mancata corrispondenza tra gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre e quelli dell’atto di citazione, tenendo conto delle controdeduzioni. Nel caso di specie la macro-causa petendi è rimasta integra e l’incolpato ha potuto dispiegare compiutamente le proprie difese.

Nel merito, la Corte ha confermato la colpa grave. Gli artt. 187 e 188 cod. proc. civ., applicabili al giudizio d’appello per il richiamo dell’art. 359 cod. proc. civ., imponevano all’istruttore di verificare la necessità dell’assunzione di prove e l’esistenza del materiale probatorio. Tre istanze di CTU, opposte dalle controparti proprio perché già espletata in primo grado, avrebbero dovuto indurre il magistrato a riscontrare la completezza del fascicolo prima della rimessione al collegio.

La Sezione ha poi parzialmente accolto il motivo sull’efficacia causale. Ove la cancelleria avesse ottemperato all’obbligo dell’art. 347 cod. proc. civ., il fascicolo sarebbe stato presente agli atti già prima della prima rimessione. Non si giunge peraltro all’assoluzione, trattandosi di concorrenza causale di condotte omissive che entrambe hanno contribuito all’evento. Il danno imputabile al magistrato è stato quindi dimezzato e, applicata la proporzione già operata dal giudice di prime cure con il potere riduttivo, rideterminato nell’importo finale, oltre interessi dalla sentenza. Le spese sono state compensate per il parziale accoglimento.

Nota della Redazione

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