Danno erariale da incompatibilità assoluta del dipendente pubblico a tempo pieno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 279 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso percepito per prestazioni extraistituzionali, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, opera unicamente nelle situazioni di incompatibilità relativa, cioè per incarichi in astratto autorizzabili ma svolti in concreto senza autorizzazione. Le attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, come l’esercizio di attività imprenditoriale da parte del dipendente a tempo pieno, violano il dovere di esclusiva e il sinallagma contrattuale e restano fonte di danno erariale risarcibile, liquidabile anche in via equitativa, parametrandolo alla retribuzione corrisposta e al periodo effettivo di svolgimento. Il dolo eventuale esclude l’applicazione dello scudo erariale di cui all’art. 21 del D.L. 76/2020, limitato alle condotte attive gravemente colpose.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un’ingegnere, dipendente a tempo pieno dell’ENEA, per il risarcimento del danno cagionato all’Agenzia con condotta dolosa. Le si contestava di aver partecipato, quale socio accomandatario, a una società in accomandita semplice operante nel settore energetico, senza alcuna autorizzazione del datore di lavoro pubblico, e di aver sottoscritto asseverazioni e attestazioni energetiche riconducibili a quella società.

La notizia di danno era stata segnalata dall’ENEA a seguito di controlli interni sul portale per le detrazioni fiscali. Il danno era prospettato in via primaria come danno da mancata entrata per omesso riversamento dei compensi, quantificato in € 140.216; in via gradata come alterazione del sinallagma contrattuale, quantificato in € 234.218. La convenuta eccepiva l’insussistenza del conflitto di interessi, la buona fede fondata su un parere legale, la prescrizione e lo scudo erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, distinguendo le ipotesi di incompatibilità assoluta, non autorizzabili, da quelle di incompatibilità relativa, soggette ad autorizzazione. Richiama la questione di massima deferita alle Sezioni Riunite e ne recepisce il principio di diritto.

Su questa base qualifica l’attività della convenuta come assolutamente incompatibile. La qualità di socio accomandatario è incompatibile in modo assoluto con lo status di dipendente pubblico, poiché l’accomandatario esercita l’attività imprenditoriale e la gestione sociale. Analoga qualificazione è riservata alle asseverazioni e attestazioni energetiche riconducibili alla società. La partecipazione come socio accomandante, invece, sarebbe compatibile alle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo eventuale in molteplici indici: la durata ultradecennale dell’incarico, due dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di incompatibilità in realtà presenti, l’omessa richiesta di autorizzazione all’unico soggetto competente e la mancata cessazione spontanea dell’attività. Il parere legale acquisito non è ritenuto dirimente né esimente, non vertendo specificamente sulla funzione di accomandatario e non risultando consegnato all’amministrazione.

Il nesso causale è affermato in relazione alla retribuzione integrale percepita a fronte di attività extraistituzionali non consentite. L’eccezione di prescrizione è respinta: il termine quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta del danno, coincidente con i controlli interni. Lo scudo erariale è escluso per la presenza del dolo.

La quantificazione non segue il criterio percentuale del requirente, giudicato smisurato. Il Collegio liquida il danno in via equitativa, parametrandolo alla retribuzione percepita e al periodo effettivo di svolgimento dell’attività, tenendo conto del minor arco temporale delle attestazioni e dell’esito del procedimento disciplinare. Condanna quindi al pagamento di € 120.000, somma comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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