Aumento di capitale da socio già pubblico esula dal controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 74 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale, già socio di una società a partecipazione pubblica, aderisce a un aumento del capitale sociale non integra l’acquisizione di una partecipazione ai fini dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti sottoposti all’esame preliminare della Corte dei conti e quelli esclusi. L’operazione di incremento quantitativo di una partecipazione già detenuta esula dal controllo preventivo, restando le relative valutazioni devolute alla sede del controllo sui piani di revisione periodica di cui all’art. 20, comma 2, T.U.S.P.. Ne consegue la restituzione degli atti all’amministrazione procedente.
Il Fatto
Il Comune trasmetteva alla Corte dei conti, per lo scrutinio previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la propria deliberazione consiliare con cui approvava la proposta di aumento del capitale sociale di una società consortile, la modifica dello statuto e la sottoscrizione di una quota. L’ente dichiarava che l’acquisizione era necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e finanziariamente sostenibile, e dava atto della consultazione pubblica.
Il Comune era però già socio della società consortile. La questione sottoposta alla Sezione regionale di controllo era dunque se l’adesione all’aumento di capitale, da parte di un socio pubblico già titolare di una partecipazione, rientrasse nel perimetro del controllo preventivo sugli atti di acquisizione di partecipazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura della funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella del 2022. Il parere previsto dall’art. 5, comma 4, T.U.S.P. postula un’attività di controllo peculiare, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, non riconducibile alle forme di controllo preventivo o successivo. L’esame cade su un atto già perfetto ed efficace, con un impedimento temporaneo alla sua esecuzione entro il termine di sessanta giorni.
Quanto al perimetro applicativo, la Corte richiama la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ha individuato nell’assunzione della qualità di socio il criterio discretivo tra gli atti da sottoporre all’esame e quelli esclusi. In ipotesi di adesione a un aumento di capitale da parte dell’ente già socio non si assiste all’acquisto di una partecipazione, ma all’incremento di quella già posseduta. Le valutazioni di conformità ai parametri normativi si tradurrebbero, su aspetti rilevanti, in sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse al momento dell’acquisto.
Nel caso concreto, dal tenore dell’atto e degli allegati emerge che il Comune è già socio della società consortile e intende aumentare la propria quota partecipativa. Il deliberato autorizza il Sindaco a partecipare all’assemblea straordinaria dei soci e richiama la comunicazione indirizzata alla società nella qualità di socio. L’atto, pertanto, non contempla una nuova costituzione societaria né l’acquisizione di una nuova partecipazione, diretta o indiretta, ma solo l’incremento quantitativo di una partecipazione già detenuta.
Su queste basi la Sezione conclude che la delibera consiliare non rientra nella fattispecie dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P., con conseguente restituzione degli atti al Comune. Resta ferma la possibilità, per la competente Sezione, di esaminare i profili di conformità in sede di controllo sui piani di revisione periodica, alla luce dei parametri dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
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