Decurtazione perequazione pensionistica legittima per effetto legge bilancio 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 14 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, investito della domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dall’art. 1, commi 309-310, legge n. 197/2022, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate. La norma che riconosce una rivalutazione automatica parziale per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS opera un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa, con progressione inversa rispetto all’entità del trattamento, in misura non irragionevole e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L’INPS, applicando la norma, esercita un’attività doverosa: l’operato dell’Istituto è pienamente legittimo e la pretesa attorea è infondata nel merito. Le medesime ragioni escludono i profili di illegittimità sovranazionale, prospettati in forma generica con riferimento al divieto di discriminazione per età e al protocollo n. 1 CEDU.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti lavoratori in quiescenza residenti nel territorio di competenza della Sezione, hanno chiesto di accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio 2023, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute e al risarcimento del danno.

Hanno prospettato questioni di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. e quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE. L’INPS, costituitosi, ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità per difetto di previa domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il giudice respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153, lett. b), c.g.c. I ricorrenti hanno reagito avverso un atto positivo dell’INPS che, ritenendo di dover applicare una norma di legge, ha liquidato un importo inferiore a quello atteso. Essendosi l’Istituto di fatto già pronunciato, non occorreva una apposita domanda amministrativa.

Nel merito il ricorso è infondato. Le censure dei ricorrenti si dirigono contro l’operato del Legislatore, non dell’INPS. L’Amministrazione ha applicato in modo doveroso la norma che scandisce gli scaglioni di rivalutazione: 100 per cento fino a quattro volte il minimo, 85, 53, 47, 37 e 32 per cento per le fasce superiori. I trattamenti dei ricorrenti, assai più elevati del quadruplo del minimo, sono stati correttamente assoggettati alla decurtazione.

Premessa la legittimità dell’operato dell’INPS, il giudice respinge la richiesta di sospensione e di rimessione alla Consulta. Richiamando le sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015, rileva che la disposizione opera un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti superiori, con progressione inversa rispetto alla loro entità, facendo salva la rivalutazione dei trattamenti più modesti. Di qui la manifesta infondatezza delle questioni.

Le stesse ragioni escludono i profili sovranazionali, prospettati peraltro in forma generica, con riferimento al divieto di discriminazione basata sull’età di cui all’art. 21 della Carta di Nizza e al protocollo n. 1 CEDU. Il giudice ribadisce l’infondatezza del ricorso e, tenuto conto della novità delle questioni, compensa integralmente le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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