Dipendenza da causa di servizio e decorrenza della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 56 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, giudice delle pensioni, ha cognizione piena per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte dal pubblico dipendente, quale presupposto del trattamento pensionistico di privilegio. La stabilizzazione e l’insuscettibilità di miglioramento della patologia, condizioni necessarie per il riconoscimento della pensione privilegiata, si oggettivano nel momento in cui la malattia assume carattere permanente, non coincidendo con la data dell’evento traumatico originario né con quella della prima diagnosi. È invece estranea alla giurisdizione contabile la domanda di equo indennizzo, che si ascrive al distinto rapporto di lavoro e va devoluta al giudice di quel rapporto.
Il Fatto
Un assistente capo in congedo del Corpo di Polizia Penitenziaria ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia del 19 novembre 2009, con cui si era negata la dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-depressiva reattiva insorta a seguito di un’aggressione subita da un detenuto nel 1999. Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento si fondava solo su alcuni verbali, omettendo quello dell’organo superiore di controllo, e che contraddiceva le certificazioni mediche che avevano riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e una menomazione ascrivibile alla tabella A.
Ha chiesto l’annullamento del decreto, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, in via subordinata, una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero della Giustizia, regolarmente notificato, non si è costituito ed è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero, accertata la regolarità della notifica. Nel merito, ha esaminato la domanda di equo indennizzo, rilevando che la Corte dei conti, in quanto giudice delle pensioni, ha cognizione piena della materia previdenziale e dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ma che tale riconoscimento genera una pluralità di rapporti giuridici distinti. Il beneficio dell’equo indennizzo, in particolare, non attiene a un rapporto previdenziale autonomo, ma trova titolo immediato nel rapporto di pubblico impiego.
Richiamando Cass. Sez. Un. n. 5988 del 1992 e Cass. Sez. Un. n. 6404 del 2005, il giudice ha ricordato che sono attribuite alla giurisdizione contabile le sole controversie sul trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato, con carattere esclusivo. Ne ha tratto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del TAR territorialmente competente, quale giudice del rapporto di lavoro, per la domanda di equo indennizzo.
Sulla dipendenza da causa di servizio, la Sezione ha aderito al parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che ha inquadrato la patologia come persistente disturbo post-traumatico da stress, con decorrenza stabilita alla data del provvedimento di permanente inidoneità al servizio, ritenendola dipendente da causa di servizio e ascrivibile ad vitam alla tabella A, ottava categoria. La Corte ha valorizzato l’indagine anamnestica, che ha escluso fattori endogeni quali causa esclusiva, e l’idoneità causale dell’evento traumatico del 1999, verificata secondo i criteri cronologico, modale e quali-quantitativo.
La Corte ha poi respinto l’osservazione della parte che collocava la stabilizzazione in un momento anteriore, rilevando che la patologia iniziale e quella successiva si sono evolute nel tempo e solo in esito a tale evoluzione hanno assunto le caratteristiche necessarie per il beneficio. Ne ha concluso che la condizione di stabilizzazione e insuscettibilità di miglioramento si è oggettivata solo con la permanente non idoneità al servizio pubblico, riconoscendo da tale data l’ascrivibilità ad vitam. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Giustizia nella misura di € 2.500, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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