Estinzione del giudizio di conto per tardività della relazione istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 134 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio sul conto giudiziale, previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c., decorre dal primo deposito del conto presso la segreteria della sezione e non dal successivo reinvio dello stesso tramite il sistema informatico. In regime transitorio, anteriore all’entrata in vigore del sistema SIRECO, il deposito si perfeziona con la trasmissione a mezzo PEC, secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. Il reiterato deposito del conto non integra alcuna causa di interruzione o sospensione del termine decadenziale, non prevista dal legislatore. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera indipendentemente da una pronuncia formale del giudice.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un centro autonomo di un ateneo per l’esercizio 2017. Con relazione n. 680/2024 del 3.12.2024, il magistrato istruttore segnalava una serie di irregolarità: l’utilizzo del fondo oltre la dotazione stanziata, il rimborso di spese ritenute non ammissibili e carenze nella redazione del documento di rendicontazione. Da qui la richiesta di sottoporre il conto all’esame del Collegio, con preclusione del discarico dell’agente contabile.
Costituitasi in giudizio, l’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 150 c.g.c., sostenendo che il conto era stato trasmesso in data 17 luglio 2018, mentre la relazione di irregolarità era stata sottoscritta oltre cinque anni dopo. Nel merito contestava ogni addebito, invocando il ruolo di mero esecutore e l’assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione estintiva. La difesa ha dimostrato che il conto era stato presentato, per la prima volta, in data 17 luglio 2018 a mezzo PEC, mentre la relazione del magistrato istruttore ex art. 145, comma 4, c.g.c. era stata depositata il 3 dicembre 2024. Il rappresentante del Pubblico Ministero, all’udienza, si era limitato a contestare genericamente l’estinzione, senza prendere posizione sulla eccezione preliminare.
Nella relazione di irregolarità il giudice istruttore aveva indicato come data di deposito il 3 dicembre 2019, giorno in cui la segreteria aveva acquisito nel sistema informatico il conto cumulativo poi suddiviso in singoli conti. Il Collegio ha accertato che solo a quella data vi era stata l’acquisizione a sistema, ma che il deposito originario risaliva al 2018.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. Alla data del 17 luglio 2018 non era ancora entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina definitiva è intervenuta con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Era allora consentito il deposito mediante PEC, secondo la disciplina transitoria di cui al decreto n. 98/2015. In base a tale disciplina, il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 18 luglio 2018, ma la presa in carico non si era formalmente completata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo.
Il successivo invio tramite SIRECO del 3 dicembre 2019, avvenuto in fase di transizione e in assenza di una puntuale disciplina, non può ricevere — secondo il Collegio — alcuna valenza interruttiva o novativa del termine. L’art. 150 c.g.c. prevede l’interruzione in via tassativa solo in ipotesi determinate: il deposito della relazione o le contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio introdurrebbe una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.
Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e la sospensione emergenziale di cui all’art. 85 D.L. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. La relazione essendo stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio, il giudizio è dichiarato estinto; l’effetto estintivo opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale.
Nota della Redazione
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