Responsabilità CAA limitata al controllo formale dei titoli di conduzione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 39 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile e l’operatore di un Centro autorizzato di assistenza agricola rispondono, davanti al giudice contabile, del controllo formale della documentazione posta a corredo delle domande di aiuto, non della verifica sostanziale dei presupposti del contributo. Il controllo dovuto consiste nell’accertare la completezza e integrità del documento e la sua astratta idoneità giuridica a dimostrare la disponibilità dei fondi. Quando i contratti di affitto risultino formalmente regolari, registrati e di durata compatibile con la campagna agricola, e i provvedimenti concessori provvisori siano emessi da uffici regionali competenti, il CAA non è tenuto a svolgere verifiche ulteriori. Manca, in tal caso, il nesso causale tra la condotta del responsabile del Centro e il danno erariale, da imputare unicamente all’impresa richiedente.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una denuncia di danno erariale per illecita fruizione di sovvenzioni comunitarie nel settore agricolo per le campagne 2015 e 2016, per un importo complessivo di € 68.961,57. Le domande di pagamento erano state presentate tramite un CAA, e la società beneficiaria aveva attestato la disponibilità di superfici in parte non concesse.

La Sezione territoriale, accogliendo parzialmente la domanda della Procura regionale, aveva condannato in solido la società, il suo legale rappresentante e il responsabile del CAA al pagamento della somma in favore di AGEA, ravvisando una condotta dolosa, e aveva assolto un ulteriore convenuto. Il responsabile del Centro ha impugnato la decisione davanti alla Sezione d’Appello.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della società, del suo legale rappresentante e del convenuto assolto, non essendo stati proposti gravami né essendosi costoro costituiti.

Il Collegio ha poi respinto la censura sulla giurisdizione della Corte dei conti, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione: chi incide negativamente sul programma finanziato con fondi pubblici risponde del danno davanti al giudice contabile, e il rapporto di servizio sussiste anche nei confronti degli enti che, per legge o convenzione, partecipano all’attività amministrativa, come i CAA.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 3-bis d.lgs. n. 165/1999 e del d.m. 27 marzo 2008, che attribuiscono ai Centri la responsabilità dell’identificazione del produttore, dell’accertamento del titolo di conduzione e della corretta immissione dei dati nel SIAN. I CAA svolgono funzioni di pubblico interesse in forza di un rapporto concessorio con l’organismo pagatore, e il mandato dell’impresa richiedente non è idoneo a prospettare un assetto di responsabilità alternativo.

Il controllo intestato ai CAA è però di carattere formale: esso consiste nella verifica della conformità della documentazione alle circolari AGEA e nella sua astratta idoneità a supportare la richiesta. Nel caso concreto, i contratti di affitto prodotti erano registrati e di durata compatibile, mentre i provvedimenti di concessione demaniale, pur provvisori, erano emessi dalla competente amministrazione regionale. La Corte ha quindi escluso la responsabilità del responsabile del CAA per queste voci.

Quanto agli accordi di pascolo, la Corte ha rilevato che essi erano successivi alle domande di contributo, e ha respinto anche questo profilo di responsabilità. L’appello è stato pertanto accolto, con assoluzione dell’appellante, liquidazione degli onorari a carico di AGEA e rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, per non pertinenza e non decisività della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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