Nessun occultamento doloso del danno erariale senza condotta fraudolenta del docente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 70 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’occultamento doloso del danno erariale, ai fini della sospensione del termine prescrizionale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, presuppone una condotta ingannatrice e fraudolenta, commissiva od omissiva, idonea a superare l’ordinaria diligenza dell’amministrazione danneggiata, espressione del principio di autoresponsabilità. La mera omissione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, in presenza di pregresse istanze autorizzatorie e di una condotta non dissimulata, non integra la fattispecie. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di verificazione del fatto dannoso o dalla conoscenza effettiva dello stesso, non ravvisandosi alcun impedimento alla scoperta del danno.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto conveniva in giudizio un docente universitario a tempo pieno, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno patito dall’ateneo di appartenenza. Il pregiudizio contestato ammontava a oltre novecentomila euro e comprendeva i compensi per attività extraistituzionale svolta in asserita violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e la differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e a tempo definito.
La Sezione regionale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il docente al pagamento di oltre seicentomila euro. Proponeva appello il convenuto, dolendosi, tra l’altro, dell’erronea configurazione dell’occultamento doloso e dell’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello muove dalla regola dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. Il Collegio richiama un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile d’appello, per il quale l’occultamento va inteso in senso obiettivo, quale impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e di azionarlo in giudizio.
La condotta occultatrice deve concretizzarsi in un comportamento ingannatore e fraudolento, idoneo a ingenerare una situazione che precluda al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto e che non sia superabile con gli ordinari controlli. Nel caso esaminato, l’esistenza di molteplici richieste di autorizzazione rivolte all’amministrazione di appartenenza esclude la volontà di mascherare una prosecuzione dell’attività professionale dopo il passaggio al tempo pieno. La stessa sentenza di primo grado aveva d’altronde ravvisato una superficiale attività dell’ateneo, che avrebbe potuto approfondire i profili di incompatibilità alla luce dei considerevoli corrispettivi, della ripetitività degli incarichi e del loro oggetto.
Il Collegio ritiene dunque non provata l’assoluta impossibilità dell’amministrazione di conoscere l’asserito danno e accoglie il motivo, detraendo dall’importo per omesso riversamento le somme afferenti ai compensi percepiti nel quinquennio antecedente alla notificazione dell’invito a dedurre, quantificate in euro 423.021,10.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 per attività professionale incompatibile, l’eccezione di prescrizione è assorbita dalla valutazione di infondatezza nel merito. Richiamando la recente evoluzione normativa, con l’inserimento del comma 10-bis nell’art. 6 legge n. 240/2010 e la norma di interpretazione autentica del comma 2-ter dell’art. 9 d.l. n. 44/2023, la Sezione esclude la prova di una stabile organizzazione professionale e di un’attività libero-professionale parallela.
L’impegno extraistituzionale, pari a un valore medio annuo di 171 ore e giornaliero di 28 minuti a fronte delle 1.500 ore richieste dall’art. 6, comma 1, legge n. 240/2010, non comprova la lesione del rapporto sinallagmatico. La circolare del Rettore vicario del 23 maggio 2011, che nelle more del regolamento d’ateneo escludeva l’autorizzazione per le attività di consulenza, esclude infine la colpa grave. L’appello è accolto e la sentenza riformata.
Nota della Redazione
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