Nessuna colpa grave del direttore di ente pubblico economico per scelte imprenditoriali (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 82 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte imprenditoriali compiute dagli organi gestionali di un ente pubblico economico, in quanto espressione di autonomia privata garantita dagli artt. 2, 41 e 42 Cost., integrano il requisito soggettivo della colpa grave solo se contrarie a norme di legge ovvero del tutto abnormi, irrazionali e manifestamente illogiche. Il giudice contabile non valuta la decisione in sé, ma la sequenza del complesso itinerario attraverso il quale quella scelta è stata preferita alle altre possibili al momento in cui è stata assunta, senza automatismi tra l’esito economico negativo e la violazione dell’obbligo di diligenza. Il rischio di risultati negativi è elemento fisiologico dell’attività imprenditoriale; l’accertamento della colpa grave richiede una doppia delibazione, oggettiva e soggettiva, da condurre con giudizio ex ante secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.
Il Fatto
La Procura Regionale ha promosso giudizio di responsabilità per il danno patrimoniale che il convenuto, all’epoca Direttore Generale di un consorzio industriale costituito come ente pubblico economico, avrebbe cagionato con scelte ritenute irragionevoli ed antieconomiche. Il dirigente aveva autorizzato il trattamento di acque di sentina conferite da una società e, dopo l’interdizione disposta dalla Provincia di Sassari, aveva concluso accordi transattivi con la stessa società e acquistato i quantitativi di acque ancora presenti nell’impianto consortile.
Dagli iniziali Euro 833.379,01 la pretesa si è ridotta a Euro 476.379,01, al netto della quota di TFR devoluta al Consorzio, riguardando l’acquisto delle acque giacenti in conto lavorazione e i costi di smaltimento presso impianti terzi. A seguito della diffida della Provincia e dell’apertura di un procedimento penale, il dirigente aveva disposto lo svuotamento delle vasche, con oneri per Euro 404.988,33. Il convenuto è stato prosciolto in sede penale perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Sassari n. 794 del 2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta la domanda risarcitoria sul rilievo, assorbente, dell’evidente difetto del requisito soggettivo della colpa grave. Il Collegio muove dalla concezione normativa della colpevolezza, che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall’agente e le regole su cui si fonda l’ordinamento, e sottolinea il carattere personale della responsabilità amministrativa, accentuato dalla riforma del 1994-1996.
Secondo gli indirizzi richiamati, la colpa grave è configurabile solo come negligenza intollerabile, trascuratezza imperdonabile o superficialità inescusabile rispetto ai doveri di servizio: rileva non la diligenza media, ma quella minimale esigibile anche dal soggetto meno scrupoloso. Il giudice deve individuare il fondamento normativo della regola cautelare e il grado di esigibilità della condotta nelle circostanze concrete, ravvisando la colpa grave solo in trasgressioni ex ante riconoscibili e non ostacolate da oggettive ed eccezionali difficoltà.
Applicando tali coordinate al caso, la Corte osserva che il convenuto operava in un ente pubblico economico, dove non ricorre l’esercizio di potere amministrativo entro i confini della legittimità, ma un’attività di conio privatistico disciplinata dal codice civile. La disamina del giudice contabile deve quindi condursi secondo i principi elaborati in materia di responsabilità degli amministratori di società commerciali, non potendo sussistere alcun automatismo tra la scelta imprenditoriale e la violazione dell’obbligo di diligenza.
Il Collegio qualifica l’acquisto delle acque di sentina come meditata scelta imprenditoriale, potenzialmente proficua per l’elevata quotazione del barile di petrolio di quel periodo, poi frustrata da fattori sopravvenuti indipendenti dalla volontà del dirigente, segnatamente il mutamento, più restrittivo, dell’interpretazione del quadro autorizzativo da parte dell’Autorità di controllo. Rilevano inoltre il parere favorevole delle figure tecniche dell’Ente e la formazione non economica del convenuto.
Per la voce più consistente del danno, pari a Euro 404.988,33, difetta anche il nesso causale: lo smaltimento è stato intimato dalla Provincia e canalizzato dall’Autorità giudiziaria ordinaria, configurando un fattore esterno, straordinario e sopravvenuto che interrompe il nesso eziologico. Gli addebiti si arrestano dunque alla colpa lieve. Il Collegio assolve il convenuto e liquida le spese legali a carico del Consorzio ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.
Nota della Redazione
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