Pensione privilegiata: inammissibile il ricorso contro il silenzio prima del provvedimento espresso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 155 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il ricorso alla Corte dei conti avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del dipendente è inammissibile quando non sia stato ancora emanato il provvedimento espresso. L’art. 153, comma 1, lettera b), cod. giust. contabile sanziona con l’inammissibilità il ricorso che proponga domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa: la formula “si sia provveduto” presuppone l’avvenuta emanazione del provvedimento, non essendo sufficiente la mera proposizione dell’istanza. La definizione del procedimento amministrativo e la sollecitazione dell’amministrazione inerte esulano dalla giurisdizione contabile e appartengono al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.. Il ricorso potrà essere riproposto quando l’amministrazione notifichi un provvedimento che non soddisfi, integralmente o parzialmente, le richieste dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità. Ha presentato all’INPS una duplice istanza di riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per dipendenza delle infermità dal servizio, istanza rivolta alla sede competente e successivamente reiterata.

Non avendo ricevuto alcun provvedimento, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’amministrazione previdenziale e per il riconoscimento del diritto alla prestazione. L’INPS si è costituita chiedendo il rigetto, rilevando che l’iter istruttorio finalizzato all’accertamento dei requisiti non era ancora completato, essendo stato avviato dal Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta una questione pregiudiziale di ammissibilità. Il ricorso è rivolto avverso l’asserito silenzio-rifiuto delle amministrazioni in merito alle istanze di pensione privilegiata, ed è dichiarato inammissibile.

Dall’esame della documentazione prodotta dall’INPS emerge che il Ministero dell’Interno, con una prima nota, ha trasmesso alla Questura l’istanza del ricorrente, incaricando la competente Commissione Medica Ospedaliera di pronunciarsi sull’ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata delle infermità, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 461/2001. Con una seconda nota, la Questura ha trasmesso la documentazione alla C.M.O. per le valutazioni di competenza. Con una terza nota, l’amministrazione ha rappresentato di attendere il processo verbale di ascrivibilità per inviare all’INPS tutta la documentazione necessaria alla definizione del procedimento.

L’amministrazione, pur essendosi attivata per iniziare e proseguire l’istruttoria, non si è ancora espressa in ordine alle istanze pensionistiche. Il ricorrente, quindi, non si duole di un provvedimento di reiezione, che non è intervenuto, ma della mancata evasione delle domande.

Il giudice rileva che tale evenienza non integra la figura del silenzio rigetto impugnabile, poiché il procedimento deve comunque essere definito con un atto espresso. La conclusione del procedimento amministrativo, con accoglimento o rigetto all’esito dell’istruttoria, esula dalla cognizione della magistratura contabile e spetta, sul punto della definizione del procedimento, al competente giudice amministrativo, nell’ottica del ricorso avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 cod. proc. amm..

La Corte richiama la chiarezza dell’art. 153, comma 1, lettera b), cod. giust. contabile, che prevede l’inammissibilità del ricorso quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. La formula normativa richiama l’avvenuta emanazione del provvedimento inerente al bene della vita richiesto, non essendo sufficiente la mera proposizione dell’istanza. Il giudice dichiara di condividere integralmente il percorso argomentativo di Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 191/2024, stante la sostanziale identicità della fattispecie. Il ricorso potrà essere riproposto quando verrà emanato e notificato un provvedimento che non soddisfi le richieste. La decisione su questione pregiudiziale consente la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31 cod. giust. contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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