Forme di gestione del servizio rifiuti e trasformazione dell’azienda speciale (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 63 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, i modelli astrattamente esperibili per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti restano quelli disciplinati dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, richiamati dall’art. 7, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La scelta tra le forme di gestione — affidamento a terzi mediante evidenza pubblica, società mista, società in house ovvero, per i servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale — è affidata alle determinazioni discrezionali dell’ente, che deve motivarle adeguatamente. La gestione mediante azienda speciale non è preclusa da alcuna norma; l’art. 115 del TUEL consente la trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali, ma non impone un preventivo adeguamento della forma di gestione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il quesito riguardava la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, segnatamente la raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti.
L’ente chiedeva se, alla luce dell’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, fosse necessario apportare un preventivo adeguamento della forma di gestione mediante trasformazione di un’azienda speciale in società di capitali in house, e se tale iniziativa incontrasse i vincoli dell’art. 115, comma 1, del TUEL, che impone la dismissione di quota parte del capitale sociale entro due anni dalla trasformazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente dichiarato l’istanza ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo — essendo avanzata dal rappresentante dell’ente per il tramite del CAL — sia sotto il profilo oggettivo, rientrando il quesito nella materia della contabilità pubblica e ponendosi in termini di generalità e astrattezza, senza interferire con scelte discrezionali già compiute.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. La natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica, reso direttamente al cittadino con pagamento di una tariffa obbligatoria. Trova quindi applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, che enumera le modalità di gestione: affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house e, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale di cui all’art. 114 del TUEL.
La Corte ha osservato che la possibilità di continuare la gestione con un’azienda speciale non risulta preclusa da alcuna norma. L’art. 115 del TUEL contempla la trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali, ma non l’ipotesi inversa; tale lacuna è stata colmata in via giurisprudenziale, dapprima dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 2/2014), che ha ammesso la trasformazione “eterogenea” regressiva della società di capitali in azienda speciale, poi dal Cons. Stato, Sez. V, sentenza 27 giugno 2018, n. 3946, che l’ha ricondotta a un mutamento della forma organizzativa del medesimo soggetto imprenditoriale, senza vicenda estintivo-costitutiva.
Quanto al secondo quesito, la Sezione ha rilevato che la disposizione richiamata dall’ente non risulta richiamata dalla disciplina generale sulla gestione dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022; il comma 5 dell’art. 17 del medesimo decreto ribadisce soltanto l’obbligo di revisione periodica ex art. 20 del TUSP. La Corte ha concluso che le norme consentono agli enti locali di gestire i propri servizi secondo scelte rimesse alla loro discrezionalità, purché l’ente valuti l’effettiva ricorrenza dei presupposti di legge, tenuto conto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità.
Nota della Redazione
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