Rinunzia agli atti condizionata dall’INPS impedisce l’estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 118 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia agli atti del processo, disciplinata dall’art. 110, comma 4, cod. giust. cont., non produce l’estinzione del giudizio quando l’accettazione della controparte contenga riserve o condizioni, poiché l’accettazione condizionata è inefficace e impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione. Nel giudizio pensionistico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. giust. cont., il ricorso è infondato quando la prova documentale del pagamento del rateo contestato non sia specificamente contestata dal ricorrente. La compensazione integrale delle spese è giustificata quando il ricorrente, pur avendo diffidato più volte l’istituto, non abbia ricevuto riscontro idoneo a indurlo a non agire in giudizio.
Il Fatto
Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, pronunciata all’udienza del 27.09.2024, il ricorrente ha proseguito il giudizio innanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla percezione della rata n. 3 di pensione — marzo 2018 — di importo pari a 1.569,65 euro, con condanna dell’INPS. Il ricorrente sosteneva di essere titolare di pensione per un importo mensile lordo di 1.570,76 euro e di non aver ricevuto, pur essendo contabilizzate, le rate di febbraio e marzo 2018.
L’istituto ha prodotto memorie documentate, rettificando la propria posizione iniziale e allegando la prova del pagamento anche della rata di marzo, avvenuto nel settembre 2018. All’udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunziare agli atti del processo, ma l’INPS ha dichiarato di non accettare la rinunzia se non in presenza di una statuizione sulle spese a proprio favore.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta in via preliminare la questione dell’estinzione del processo per rinunzia agli atti. L’art. 110, comma 4, cod. giust. cont., applicabile al processo pensionistico per il richiamo dell’art. 7, comma 1, cod. giust. cont., stabilisce che «l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni». Poiché l’INPS ha condizionato l’accettazione a una pronuncia sulle spese a proprio vantaggio, la rinunzia non può produrre l’effetto estintivo.
Nel merito, il ricorso è infondato. Dal deposito documentale del 02.04.2025 emerge ragionevole prova del pagamento del rateo di marzo 2018 effettuato dall’INPS. Il giudice rileva che alcuna specifica contestazione sul punto proviene dal ricorrente, che non ha contraddetto le risultanze documentali prodotte dall’istituto.
Quanto alle spese di lite, la Corte dispone la compensazione integrale. La decisione si fonda sul comportamento dell’istituto: il ricorrente, a fronte delle numerose diffide rivolte all’INPS e prodotte in atti, non ha ricevuto alcun riscontro che potesse determinarlo a non interporre ricorso.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e compensa le spese. Fissa inoltre il termine di deposito delle motivazioni in sessanta giorni, in ragione della complessità delle questioni decise.
Nota della Redazione
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