Conto agente riscossione non discaricabile per omessa rendicontazione occupazione senza titolo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 111 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente esterno della riscossione dei canoni demaniali, redatto secondo il modello 21 del D.P.R. n. 194/1996 e le relative relazioni integrative, deve esporre secondo il criterio di competenza tutte le concessioni e le occupazioni senza titolo in essere nell’annualità, indipendentemente dalla riscossione. L’omessa indicazione di una occupazione sine titulo, ancorché non riscossa, integra irregolarità ostativa al discarico, poiché sottrae alla verifica giudiziale il carico e il resto da riscuotere. Non viola il principio di alterità il conto sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e parificato da un organo regionale diverso dall’agente, cui compete la funzione di controllo.

Il Fatto

Il Comune di Roncade, quale agente esterno della Regione del Veneto, era incaricato della riscossione dei canoni di concessione del demanio della navigazione interna per l’esercizio 2021. Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ha chiesto di sottoporre a giudizio il conto giudiziale, rilevando irregolarità formali e sostanziali: la sottoscrizione del conto e l’apposizione del visto di regolarità da parte della stessa persona fisica, in asserita violazione del principio di alterità, e l’omessa indicazione di una concessione scaduta, oggetto di occupazione senza titolo, per la quale non erano stati versati i canoni.

Il Comune ha depositato memoria difensiva, rappresentando di aver firmato il conto per non ritardare la rendicontazione e di aver riversato tempestivamente alla Regione la quota di competenza. La Regione ha comunicato il deposito telematico del conto per l’anno 2023, con rappresentazione delle operazioni relative all’occupazione senza titolo per le annualità dal 2020 al 2023.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 86, comma 1, e 105, comma 2 lett. l), del D.Lgs. n. 112/1998 conferiscono alle Regioni le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e di rilascio delle concessioni del demanio della navigazione interna. L’art. 100 bis della L.R.V. n. 11/2001, introdotto dalla legge regionale n. 46/2017, ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative, tra cui la riscossione dei canoni, trattenendo i Comuni una quota del 50 per cento e trasferendo la restante alla Regione.

Quanto al primo profilo, il Collegio esclude la violazione del principio di alterità. Il conto, essendo il Comune agente esterno, è presentato e parificato dalla Regione, che ha provveduto con appositi decreti dirigenziali, acquisita la relazione dell’organo di controllo interno. Il visto apposto dal responsabile del servizio finanziario assume la mera valenza di attestazione dei controlli di coerenza interna e non si pone in via sostitutiva rispetto alla parifica, non essendo di competenza del Comune. La funzione di controllo è stata svolta da un soggetto diverso dall’agente, individuato nell’organizzazione regionale.

Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che il conto deve avere i contenuti di cui all’art. 621, secondo comma, RD 827/1924, distinguendosi in una parte “di diritto”, rappresentativa del carico e del discarico, e una parte “di cassa”. Il modello 21 è tipicamente rappresentativo di una gestione di cassa, ma le relazioni integrative assolvono alla funzione della prima parte, dimostrando le somme da riscuotere e i resti.

Le istruzioni di compilazione impongono di indicare tutte le concessioni e le occupazioni senza titolo in essere nell’annualità, indipendentemente dalla riscossione. Alla scadenza della concessione, non prorogabile né rinnovabile, si determina una occupazione sine titulo, da cui discende l’obbligo di corrispondere una indennità, la cui misura è stabilita dalla Regione. Il Comune, titolare delle funzioni amministrative anche per tale posizione, avrebbe dovuto annotare nella parte “di diritto” il carico e il resto da riscuotere.

Il conto, pertanto, è dichiarato irregolare, senza discarico dell’agente, pur non ricorrendo ipotesi di condanna in assenza di ammanchi. Non è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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