Rito abbreviato contabile: definizione per intervenuto pagamento e non impugnabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 2 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile il convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa può chiedere, nella comparsa di risposta e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria. Il Collegio, ritenuta ammissibile l’istanza e congrua la somma, la determina con decreto in camera di consiglio e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove il pagamento sia tempestivo e regolare, il giudizio è definito con sentenza che provvede sulle spese; l’esatto adempimento preclude la prosecuzione con il rito ordinario e la sentenza così pronunciata non è impugnabile. Resta esclusa l’ammissibilità del rito in caso di doloso arricchimento del danneggiante.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il sindaco, il vicesindaco, alcuni assessori e il vicesegretario di un comune, contestando l’assunzione di una collaboratrice addetta all’ufficio di staff del sindaco e della giunta. Secondo l’attore, l’assunzione sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti previsti dall’art. 41 del D.P.G.R. n. 2/L del 2005, dall’art. 90 del TUEL e dal regolamento organico comunale, perché finalizzata allo svolgimento di funzioni ordinarie e allo smaltimento dell’arretrato. Le retribuzioni erogate costituirebbero danno erariale quantificato in poco meno di diciassettemila euro, imputato a titolo di colpa grave con ripartizione in parti uguali tra i convenuti.
Costituitisi, i convenuti hanno chiesto di avvalersi del rito abbreviato mediante versamento del 30% della pretesa, pari a euro 1.016,00 ciascuno. La Procura ha espresso parere favorevole, non ravvisando un indebito arricchimento e ritenendo congrua la somma in un’ottica di deflazione dei giudizi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina del rito abbreviato contabile, istituto processuale alternativo a quello ordinario cui il d.lgs. n. 174/2016 ha attribuito funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’Erario. Il meccanismo ruota attorno al parere del Pubblico Ministero e alla fissazione, con decreto collegiale, della somma dovuta entro il limite del 50% della pretesa azionata in citazione.
Il Collegio sottolinea il carattere perentorio del termine fissato per il versamento, non superiore a trenta giorni, e la successiva udienza camerale destinata ad accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione. Il percorso normativo è scandito: l’omesso adempimento comporta la prosecuzione con il rito ordinario; il pagamento rituale impone la definizione con sentenza e la pronuncia sulle spese.
Nel caso concreto, il decreto collegiale n. 2/2023 aveva determinato in euro 1.016,00 la somma da versare da ciascun convenuto in favore del comune, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. I convenuti hanno depositato in data 18 dicembre 2023 le contabili dei bonifici e gli ordinativi d’incasso sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. Il Pubblico Ministero, preso atto del tempestivo pagamento, non si è opposto alla definizione con spese compensate.
Stante l’esatto adempimento, la Sezione dichiara definito il giudizio di responsabilità ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile, con le conseguenze processuali già ricordate: preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e non impugnabilità della sentenza di primo grado. Le spese sono compensate in ragione della richiesta dell’istante e dell’assenso del Pubblico Ministero, con richiamo alla giurisprudenza contabile in materia.
Nota della Redazione
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