Conto consegnatario titoli azionari: omessa scritturazione partecipazioni e irregolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 113 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Il giudizio di conto del consegnatario ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo, restando esclusi i soli titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto. L’omessa scritturazione della quota di capitale sociale detenuta dall’ente costituisce irregolarità non sanabile. Anche per una gestione inferiore all’esercizio, il conto deve esporre i valori e le variazioni rilevati all’inizio e alla conclusione della gestione, non essendo ammissibile l’azzeramento per effetto del passaggio delle consegne. La relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. è obbligatoria ed elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze contabili.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei titoli azionari di un ente locale, resa dal consegnatario per il periodo 1 gennaio/24 giugno 2022, quale ultima gestione dell’agente cessato dall’incarico per fine mandato. Il Magistrato istruttore deferiva il conto rilevando che il valore delle partecipazioni esposto non concordava con quello indicato nel conto del patrimonio dell’ente e nel prospetto riepilogativo delle società partecipate. In particolare risultavano omesse le partecipazioni in un consorzio e in una società a responsabilità limitata. Il conto esponeva inoltre un valore finale delle partecipazioni pari a zero.

L’ente, con memoria, precisava che nel conto erano state inserite le sole partecipazioni di cui possedeva materialmente i titoli. Il pubblico ministero concludeva per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la nozione di bene mobile oggetto di custodia richiamando l’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il tramite dell’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, e il giudizio di conto costituisce procedimento giudiziale necessario per la salvaguardia degli interessi generali connessi alla gestione di denaro o beni pubblici.

Su questa base il Collegio afferma che oggetto del giudizio non sono soltanto le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo, con esclusione dei soli titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto. Da ciò discende che l’omessa scritturazione della quota di capitale sociale detenuta dall’ente nella società a responsabilità limitata, dalla quale deriva la qualità di socio e la titolarità dei diritti partecipativi, integra irregolarità non sanabile. Analoghe conclusioni valgono per la titolarità della partecipazione nel consorzio, che conferisce poteri di voto in assemblea.

La Sezione ravvisa un ulteriore profilo di irregolarità nell’esposizione di un valore finale delle partecipazioni pari a zero. La giustificazione fondata sul passaggio delle consegne non è coerente con il conto dell’agente subentrante, che apre a zero e porta il valore finale dell’anno al valore iniziale esposto nel conto in esame. Se le partecipazioni sono passate in consegna, il valore di apertura del conto del subentrante non avrebbe potuto essere zero.

Il Collegio richiama l’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, secondo cui i consegnatari rispondono anche delle variazioni dei crediti loro affidati, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7390 del 2007, per cui il giudizio di conto deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili distribuiti. Ne deriva che, anche per una gestione inferiore all’esercizio, il conto deve esporre i valori iniziali e finali e le relative variazioni, da indicare non solo nel conto del subentrante ma anche nel verbale di passaggio delle consegne.

Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ribadisce che essa è un adempimento obbligatorio e distinto dalla parificazione, non costituendo condizione di procedibilità. Nel caso concreto la relazione depositata si limita a dare atto della presentazione e parificazione dei conti, risultando inidonea a dare compiuta evasione all’adempimento. Il conto non è pertanto approvato e l’agente non è ammesso a discarico. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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