Irripetibilità dell’indebito pensionistico esclusa per il prelievo di solidarietà (Corte dei Conti Sez. III App. n. 48 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo elevato, introdotto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018, è costituzionalmente legittimo nel solo limite del triennio 2019-2021, secondo la declaratoria della Corte costituzionale n. 234 del 2020. Ne consegue la conferma della statuizione di primo grado che dichiara illegittime le ritenute eccedenti il triennio. È invece errata l’affermazione di irripetibilità delle somme corrisposte in esubero dall’INPS nella fase iniziale del triennio: la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 7/QM/2007, invocata dall’appellato, riguarda la diversa ipotesi dell’indebito da conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva ed è stata rivisitata dalla sentenza n. 2/QM/2012. Il recupero è legittimo: la pubblicità della legge e il ragionevole lasso di tempo per l’adeguamento escludono ogni legittimo affidamento del pensionato.
Il Fatto
Un dipendente universitario in quiescenza, titolare di pensione diretta di anzianità liquidata con sistema retributivo e di importo superiore a 100.000,00 euro, impugnava davanti alla Corte dei conti per la Campania l’applicazione al proprio trattamento delle riduzioni previste dalla legge n. 145/2018. Chiedeva la restituzione di quanto trattenuto a titolo di prelievo di solidarietà e di blocco perequativo, prospettando questione di legittimità costituzionale.
Nelle more, la Corte costituzionale n. 234 del 2020 dichiarava illegittima la durata quinquennale del prelievo, circoscrivendola al triennio. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda: dichiarava illegittime le ritenute sul taglio eccedenti il triennio e anche quelle poste a titolo di recupero dell’indebito, con restituzione delle somme. L’INPS appellava.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina anzitutto i profili preliminari. Dichiara la contumacia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il difetto di legittimazione passiva della stessa e del Ministero dell’economia e delle finanze, non coinvolti nella vicenda. Non ravvisa temerarietà nell’evocazione del Ministero, poiché l’INPS vi era tenuto per completezza del contraddittorio non essendo stata la estromissione dichiarata in primo grado.
Sul merito, il Collegio conferma la prima statuizione. Il prelievo di solidarietà è legittimo solo per il triennio 2019-2021, secondo la sentenza n. 234 del 2020 confermata dalle ordinanze n. 172 del 2022 e n. 87 del 2023. La pretesa alla corresponsione del trattamento senza decurtazioni oltre il triennio deve ritenersi ricompresa nella domanda originaria, proposta per l’intero periodo quinquennale. La relativa censura dell’Istituto è rigettata.
Il secondo profilo è accolto. Il primo giudice aveva ritenuto irripetibili non solo le somme trattenute oltre il triennio, ma anche quelle recuperate nella fase iniziale, disponendone la restituzione. La Corte rileva che la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 7/QM/2007, invocata dall’appellato, concerne la diversa ipotesi dell’indebito da conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva ed è stata rivisitata dalla sentenza n. 2/QM/2012.
Nel caso concreto le somme sono state corrisposte in esubero per il ragionevole lasso di tempo necessario all’adeguamento del trattamento al nuovo dettato normativo. Poiché la riduzione opera su base annuale, la maggiore ritenuta su ratei del medesimo anno non integra recupero di indebito. Anche qualificandola tale, manca un affidamento tutelabile: la stessa sentenza n. 234 del 2020 ha escluso la violazione del principio, richiamando la sentenza n. 173 del 2016 sul carattere non astratto dell’affidamento; e la pubblicità della legge n. 145/2018, con il breve tempo di attuazione, esclude ogni aspettativa sulla spettanza delle somme. Il recupero del primo triennio è dunque legittimo. Appello parzialmente accolto, spese compensate.
Nota della Redazione
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