Pensione privilegiata militare negata per difetto di qualifica soggettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 55 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità non è sufficiente a fondare il diritto alla pensione privilegiata militare ex art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che presuppone la qualifica soggettiva di militare di carriera iscritto alla gestione pubblica Cassa CTPS. Grava sul ricorrente l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto, e in particolare la natura del rapporto di servizio instaurato con l’Amministrazione. In difetto di tale prova, la domanda va rigettata nel merito, indipendentemente dall’accertata eziologia professionale della patologia. La giurisdizione spetta alla Corte dei conti anche in ordine alle controversie funzionali al diritto a pensione dei pubblici dipendenti.

Il Fatto

Un militare volontario, cessato dal servizio nel novembre 2000, conveniva dinanzi al giudice del lavoro il Ministero della Difesa e l’INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare ex art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, nonché dei benefici previsti per le vittime del dovere e dell’accredito figurativo di dieci anni. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17 ottobre 2024, declinava la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale lombarda.

L’INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, contestava l’assenza di contribuzione presso l’ex Fondo CTPS. Il Ministero della Difesa non si costituiva. Il ricorrente precisava che il giudizio di riassunzione era limitato alla sola domanda di pensione privilegiata tabellare, con esclusione del beneficio contributivo decennale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico afferma anzitutto la propria giurisdizione, in adesione alla declinatoria del giudice ordinario. Le controversie funzionali al diritto a pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ex artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, come ribadito dalle Sezioni Unite. Nel caso dei militari, la domanda di pensione privilegiata tabellare rientra in tale giurisdizione.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, il Giudice rileva che l’Istituto conserva competenze strumentali nell’istruttoria della domanda e che sussiste un interesse del ricorrente a rendere opponibile all’ente previdenziale l’accertamento sulla causa di servizio.

Sul merito, la Corte distingue nettamente l’accertamento della causa di servizio — pacifico e coperto da giudicato, essendo intervenuta sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5816/2021 — dal diverso presupposto della qualifica soggettiva. La pensione privilegiata di cui alla Tabella A spetta, secondo l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, al dipendente statale che abbia subito menomazioni ascrivibili alle categorie della Tabella A e sia divenuto inabile al servizio.

L’INPS contesta che il ricorrente abbia mai fatto parte del personale delle Forze Armate, avendo prestato servizio come militare volontario, con contribuzione figurativa presso la gestione privata FPLD e non presso l’ex Fondo CTPS, cui affluiscono i contributi dei militari di carriera. A fronte di tale puntuale contestazione, il ricorrente si limita ad affermare di aver cessato il servizio volontario nel novembre 2000, senza provare la natura del rapporto.

Il ricorso è pertanto rigettato nel merito, non per assenza di una malattia qualificabile come causa di servizio, ma per mancata prova della qualifica soggettiva richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS; nulla nei confronti del Ministero contumace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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