Il giudice contabile quantifica autonomamente il danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 40 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto il giudice contabile accerta autonomamente l’an e il quantum del pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione, senza essere vincolato alle statuizioni del giudice civile. Il rapporto tra i due giudizi è governato dai principi di autonomia e separatezza: la sentenza civile che abbia condannato l’amministrazione al risarcimento del terzo costituisce mero presupposto di fatto dell’azione di responsabilità e non fa stato, per i limiti soggettivi del giudicato, nei confronti del dipendente rimasto estraneo a quel giudizio. Il risarcimento corrisposto al danneggiato è quindi soltanto uno degli elementi valutabili, unitamente alle prove acquisite nel processo contabile, ai fini della determinazione del danno da porre a carico dell’agente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico di turno presso il reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale, per sentirlo condannare al pagamento di una somma in favore dell’azienda sanitaria provinciale, a titolo di danno erariale indiretto. Il pregiudizio derivava dal risarcimento che l’azienda aveva corrisposto a una paziente a seguito di un episodio di malpractice sanitaria, già oggetto di giudicato penale di condanna e di una sentenza civile di condanna dell’azienda stessa.
La Sezione regionale, tenendo conto dell’art. 651 cod. proc. pen., aveva accolto la domanda ma aveva rideterminato l’importo in misura nettamente inferiore rispetto alla pretesa attorea, ritenendo errato il criterio tabellare utilizzato dal giudice civile per la perdita del feto. La Procura ha proposto appello censurando la quantificazione, mentre l’appellato ha chiesto la conferma della sentenza e dedotto l’estinzione del debito per un versamento eseguito in favore dell’azienda.
La Motivazione della Corte
La questione centrale investe i rapporti tra il giudizio contabile e quello civile in materia di danno indiretto. La Sezione d’appello richiama il costante orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui i due giudizi sono governati dai principi di autonomia e separatezza, anche quando, come nella specie, si verifichino contatti tra essi.
Ne deriva che il giudice contabile può trarre dalla controversia civile utili elementi di cognizione, senza che la decisione assunta in altro plesso spieghi efficacia vincolante. Il Collegio resta libero di accertare e valutare i fatti allegati dall’accusa erariale ai fini della pronuncia sull’an e sul quantum della responsabilità amministrativa.
La Corte sottolinea la diversità di petitum e causa petendi: davanti al giudice contabile il convenuto risponde non del danno arrecato al terzo, ma di quello cagionato alla pubblica amministrazione, con obbligazione fondata sull’art. 18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso concreto, inoltre, la sentenza civile non fa stato verso l’appellato per i limiti soggettivi del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ., essendo il sanitario rimasto estraneo a quel giudizio.
Pertanto non merita censura l’operato della Sezione territoriale, che ha condotto un autonomo accertamento dei presupposti della responsabilità, pervenendo a una quantificazione diversa. Il risarcimento del terzo costituisce mero presupposto di fatto dell’azione e le prove acquisite nel giudizio civile sono utilizzabili come indizi nel più ampio quadro probatorio, nel contraddittorio tra le parti.
Il Collegio reputa congrua la quantificazione operata in primo grado, assistita da ampia e puntuale motivazione. L’appello della Procura è dunque infondato e viene respinto, con conferma della sentenza impugnata e nessuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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