Carta docente: ottemperanza a sentenza e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 768 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso, senza esecuzione, il termine di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’istanza di riunione di più ricorsi seriali, fondata sull’identità di materia e sull’identità parziale del difensore, non è meritevole di accoglimento, non integrando né connessione oggettiva né connessione soggettiva rilevante. La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando l’esito vittorioso di liti di esiguo valore. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, potendo questi ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla Carta Elettronica del Docente per più anni scolastici e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. La sentenza, pubblicata il 7 giugno 2023, è stata notificata in data 18 gennaio 2024 senza che l’Amministrazione vi desse seguito, rimanendo priva di riscontro anche la diffida inviata via pec.

Accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo di ordinare l’esecuzione e, in caso di mancata osservanza nel termine, di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e ha poi depositato istanza di riunione, deducendo la serialità del contenzioso sulla Carta docente e l’amplificazione degli oneri processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale e la rigetta. L’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali non integra una sufficiente ragione di connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integra una sufficiente ragione di connessione soggettiva.

La finalità di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo o annullando la possibilità di conseguire il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti di valore esiguo. Il Collegio distingue peraltro l’ipotesi, ricorrente in questa Sezione, in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione, dove si ravvisano giusti motivi di compensazione a fronte dell’adempimento tardivo e delle difficoltà organizzative connesse alla serialità.

Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 9 dicembre 2024. È decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza è stata notificata il 18 gennaio 2024 e il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2024. Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Sono pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso è accolto con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di persistente inadempimento, provvede un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente o in un funzionario delegato, il quale darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente e, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Non è liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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