Parere positivo con osservazioni sulla costituzione di CER in forma cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 41 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo rende parere positivo con osservazioni sulla costituzione di una società cooperativa destinata a realizzare una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021. Gli enti locali che partecipano all’operazione assolvono l’onere di specifica motivazione richiesto dall’art. 5, comma 1, TUSP anche richiamando per relationem la motivazione già espressa dall’ente capofila, purché la decisione sia coerente con il disegno unitario dell’iniziativa. La verifica di conformità delle singole deliberazioni va condotta in modo sostanzialmente unitario quando l’operazione societaria presenta carattere inscindibile, in ragione del numero minimo di soci richiesto dalla forma cooperativa. Restano ferme le raccomandazioni in materia di monitoraggio, revisione periodica delle partecipazioni e valutazione dei rischi di duplicazione.

Il Fatto

Sette amministrazioni comunali e una comunità di valle hanno trasmesso alla Sezione regionale di controllo le deliberazioni con cui hanno approvato la partecipazione alla costituzione di una comunità di energia rinnovabile in forma di cooperativa, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021. Gli enti hanno allegato i pareri degli organi di revisione, gli schemi degli atti societari e uno studio di fattibilità. L’iniziativa fa seguito all’analoga decisione di un consorzio, già esaminata dalla Sezione con parere favorevole, con osservazioni.

La questione sottoposta alla Corte riguarda la conformità delle nuove deliberazioni ai vincoli dell’art. 5 TUSP, con particolare riguardo alla legittimazione dei richiedenti, alla competenza dell’organo deliberante e all’onere motivazionale in ordine alla sostenibilità economica dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla considerazione del carattere inscindibile della valutazione. La forma cooperativa prescelta prescrive un numero minimo di soci pari a nove, ai sensi dell’art. 2522 cod. civ. Ne deriva che l’eventuale non conformità anche di una sola delibera avrebbe riflessi critici sull’intera operazione. La Sezione esamina pertanto i provvedimenti in unica sede, richiamando per relationem la motivazione già esposta nel precedente parere.

Sotto il profilo soggettivo, i comuni rientrano nell’alveo applicativo dell’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, con competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), TUSP. Le comunità di valle, peculiarità dell’ordinamento trentino, sono qualificabili come enti locali e ricadono tra i soggetti legittimati alla richiesta di parere. La competenza a deliberare spetta al consiglio dei sindaci, organo a competenza generale e residuale.

Nel merito, la Corte richiama le norme abilitative in materia di energia e ribadisce la coerenza della finalità della CER con gli interessi della collettività. Evidenzia tuttavia l’assenza, nelle deliberazioni, di valutazioni circa la preesistenza di partecipazioni societarie con oggetto sovrapponibile. Rileva inoltre che nessun ente ha esaminato il duplice canale di partecipazione, diretta e indiretta, alla cooperativa. Formula pertanto la raccomandazione a valutare tali profili nell’ambito dei piani di revisione periodica.

Sull’onere motivazionale, la Corte osserva che l’identità di motivazione non si attaglia pienamente alla posizione differenziata dei comuni che operano come produttori e consumatori. Ritiene tuttavia che l’onere sia assolto in una logica di insieme, funzionale alla massimizzazione degli incentivi. Il ruolo aggregatore del consorzio consente agli enti di motivare sulla scorta di quanto già esternato dal soggetto capofila, secondo un orientamento già affermatosi in materia di servizi d’ambito.

Quanto alla consultazione pubblica, la pubblicazione dell’avviso da parte del consorzio è ritenuta esaustiva. La Corte ribadisce l’opportunità di ulteriori iniziative di diffusione. Il parere è pertanto positivo, con osservazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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