Affidamento in house e verifica dei requisiti generali prima del contratto (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 98 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto in house non è assistito da una preferenza generale dell’ordinamento e, pur beneficiando dell’alleggerimento dell’onere motivazionale di cui all’art. 7, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, impone all’amministrazione di dare conto delle ragioni di sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficacia gestionale dell’opzione prescelta. La deroga all’obbligo di motivazione rafforzata contenuta nell’art. 1 ter, d.l. n. 104/2019 ha natura eccezionale e va interpretata in modo rigorosamente ancorato al dato testuale, coprendo le sole prestazioni di supporto tecnico, amministrativo e contabile funzionali alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. La società in house è soggetto dotato di autonoma personalità giuridica e non una mera articolazione interna dell’ente affidante; ne consegue che i requisiti generali di affidabilità morale di cui all’art. 94 d.lgs. n. 36/2023 devono essere verificati in concreto prima della stipula del contratto, con il solo limite, in sede di controllo, di non imporre la reiterazione dell’affidamento quando l’esito sia già conseguito.
Il Fatto
Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei ha approvato, con proprio decreto, il contratto stipulato con una società in house controllata dal Ministero della cultura, avente ad oggetto l’affidamento diretto di servizi di supporto al rafforzamento amministrativo, di gestione delle risorse digitali, di fruizione e di manutenzione programmata dell’area archeologica, per un impegno di spesa superiore a undici milioni di euro.
Il Magistrato istruttore della Sezione regionale di controllo ha formulato rilievi sul difetto della motivazione rafforzata richiesta per gli affidamenti diretti di servizi, sull’omessa verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico e sull’allegazione delle spese contrattuali. L’amministrazione ha risposto al rilievo e ha depositato memoria difensiva, pervenendo alla pronuncia collegiale sul visto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro dell’in house alla luce del diritto euro-unitario e del TUSP. L’art. 7, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 ha alleggerito l’onere motivazionale rispetto al previgente d.lgs. n. 50/2016 ed esclude l’obbligo di dimostrare il fallimento del mercato, ma non elimina il dovere di illustrare perché la governance societaria sia in grado di gestire i servizi in modo più efficace ed efficiente rispetto all’esternalizzazione tramite gara.
Il Collegio qualifica l’art. 1 ter, d.l. n. 104/2019 come norma di natura eccezionale, derogatoria dell’obbligo generale di motivazione. Essa legittima l’affidamento non motivato solo per le attività di accoglienza e vigilanza nei musei e nei parchi archeologici statali e per le attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, che ricomprendono le prestazioni finalizzate alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Le prestazioni di manutenzione programmata affidate costituiscono, nel caso concreto, supporto tecnico al personale ministeriale, pianificato e diretto da quest’ultimo, e non si sovrappongono all’ordinaria manutenzione: il rilievo è pertanto superato.
Quanto ai requisiti, la Sezione respinge la tesi della società in house quale longa manus dell’amministrazione. Il controllo analogo non è un controllo gerarchico né assoluto, perché la società conserva autonomia patrimoniale e personalità giuridica, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Ne deriva che i requisiti generali di onestà e affidabilità morale vanno verificati in concreto, di volta in volta, al momento dell’affidamento: non si può presumere che una società in house non incorra in violazioni tributarie, contributive o in materia di sicurezza sul lavoro.
L’esclusione dei contratti in house dall’ambito applicativo del Codice non esime dal rispetto della legalità, richiamato dagli artt. 94, 95 e 100 d.lgs. n. 36/2023 in numerose disposizioni dedicate anche ai contratti esclusi. Poiché l’affidamento in house è species del genere affidamento diretto, il rispetto dei requisiti opera pure in tale fattispecie, e la loro insussistenza integra causa ostativa all’affidamento.
Nel caso concreto l’amministrazione ha provveduto alla verifica solo in sede di contraddittorio, documentando il difetto di iscrizioni pregiudizievoli nel casellario ANAC, il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, i certificati del casellario giudiziale e il DURC positivo. Poiché l’esito sostanziale è stato conseguito, il Collegio esclude, in ossequio al principio del risultato e all’art. 97, co. 2, Cost., la necessità di reiterare la procedura e ammette l’atto al visto, con le precisazioni di cui in parte motiva.
Nota della Redazione
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