Ammissione al passivo di credito ipotecario già riconosciuto: la decadenza non opera (Cass. pen. Sez. I n. 5044 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di 180 giorni previsto dall’art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 per la domanda di ammissione al passivo del terzo creditore assistito da garanzia reale non è opponibile a chi abbia già conseguito, nel procedimento di prevenzione, il riconoscimento giurisdizionale del proprio credito privilegiato con provvedimento non impugnato. La decadenza presuppone l’assenza di un accertamento giurisdizionale sulla pretesa creditoria. Ove tale accertamento sia intervenuto e sia incontestato, la sua esistenza prevale sulle esigenze di tempestiva attivazione del creditore, in coerenza con la disciplina intertemporale dei procedimenti di prevenzione pendenti al 10 gennaio 2013. Il giudice investito della richiesta sollecitata dall’avviso dell’Agenzia nazionale deve provvedere, sulla base dell’accertamento già operato, all’ammissione al pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria dei crediti vantati da due istituti bancari, presentava al Tribunale di Taranto, sezione misure di prevenzione, istanza di ammissione al passivo per crediti ipotecari derivanti da contratti di mutuo fondiario. I crediti erano stati riconosciuti alle banche cedenti nel 2013, con il decreto che aveva disposto la confisca degli immobili e accertato la buona fede dei creditori, riservando la soddisfazione alla successiva fase esecutiva.
Con avviso del 28 febbraio 2024, l’Agenzia nazionale dei beni confiscati comunicava la decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione della domanda. Il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile l’istanza per tardività, ritenendola proposta oltre il termine decorrente dalla data di esecutività della confisca. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’accertamento della giurisprudenza di legittimità sulla condizione dei creditori ipotecari, intervenuta prima delle riforme del 2010 e poi codificata con il riconoscimento della facoltà di partecipare al procedimento di prevenzione provando buona fede e affidamento incolpevole. In tale contesto le banche cedenti erano intervenute e avevano ottenuto il riconoscimento dei propri crediti privilegiati, contenuto nel decreto del 2013 non impugnato.
Il nodo è la disciplina intertemporale dell’art. 1, commi da 194 a 206, legge n. 228/2012, dettata per i procedimenti sottratti al d.lgs. n. 159/2011 perché già pendenti. Il comma 205 fissa il termine di 180 giorni per la domanda di ammissione, con decorrenza dal momento in cui il provvedimento di confisca diviene definitivo.
La Corte osserva che il contenuto dell’accertamento demandato dal comma 199 al giudice dell’esecuzione coincide esattamente con quello già compiuto dal Tribunale di Taranto nel 2013. Ne deriva che non può essere opposta una decadenza che postulate, logicamente prima ancora che giuridicamente, l’assenza di un accertamento giurisdizionale ormai intervenuto. Sarebbe paradossale e irrazionale collegane un termine di decadenza all’esercizio di una pretesa già azionata e accolta.
La Corte richiama il proprio orientamento che ha attribuito rilievo alla domanda proposta prima che la confisca fosse disposta (Sez. I n. 36626 del 2016) e ribadisce che l’istanza è preclusa quando vi sia stato un precedente rigetto definitivo della domanda di riconoscimento della buona fede (Sez. I n. 47598 del 2014). Nel caso in esame, invece, l’accertamento è positivo e incontestato.
Il giudice investito della richiesta sollecitata dall’avviso dell’Agenzia deve quindi provvedere, sulla base dell’accertamento già operato, all’ammissione al pagamento, in armonia con la riserva contenuta nel provvedimento del 2013. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per i provvedimenti strumentali ai successivi adempimenti liquidatori.
Nota della Redazione
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