La violazione del termine a comparire integra nullità anche nel giudizio cartolare (Cass. pen. Sez. 2 n. 14701 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello deve avvenire nel rispetto del termine dilatorio minimo di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen.. La violazione di tale termine integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, preordinata a garantire la partecipazione dell’imputato al giudizio. Detta nullità deve essere dedotta nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e, nel caso di giudizio cartolare, mediante memoria scritta depositata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La mancata richiesta di trattazione orale e il successivo deposito di conclusioni scritte non determinano sanatoria della nullità tempestivamente eccepita.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino che condannava il ricorrente alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.. La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 178, 180 e 601 cod. proc. pen., avendo il decreto di citazione per il giudizio di appello notificato in data 1 ottobre 2025 rispettato un termine a comparire inferiore ai quaranta giorni previsti dalla legge, attesa la fissazione dell’udienza per il 5 novembre 2025.
La Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di nullità ritenendo che la stessa fosse stata sanata dal comportamento processuale della parte, segnatamente dalla mancata richiesta di trattazione orale e dalla successiva presentazione di conclusioni scritte anteriormente alla trattazione del giudizio cartolare. Il difensore insisteva nei motivi di ricorso con conclusioni scritte depositate in data 18 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’erroneità dell’assunto dei giudici di appello. L’accesso agli atti ha comprovato come la citazione dell’imputato fosse avvenuta in violazione del termine dilatorio minimo di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., nel testo novellato applicabile ratione temporis. La notificazione del decreto di citazione si era perfezionata il 1 ottobre 2025, mentre l’udienza era stata celebrata il 5 novembre 2025, con evidente mancato rispetto del termine minimo a comparire.
La Corte ha disatteso la conclusione dei giudici di appello secondo cui la nullità sarebbe stata sanata dal comportamento processuale della parte. Tale conclusione non considera che la difesa aveva tempestivamente eccepito, con memoria depositata in data 8 ottobre 2025, la violazione del termine e la conseguente nullità di ordine generale, rendendo irrilevanti sia la mancata richiesta di trattazione orale sia il deposito di conclusioni scritte, in linea con il principio affermato da Sez. 5, n. 32910 del 2023 in tema di mancata partecipazione dell’imputato all’udienza di appello.
La Corte territoriale ha, invero, disatteso il principio di diritto consolidato secondo cui il mancato rispetto del termine a comparire integra una nullità generale a regime intermedio, preordinata a garantire la partecipazione dell’imputato al giudizio, da dedursi nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e, nel giudizio cartolare, mediante memoria scritta depositata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La giurisprudenza di legittimità è costante in tal senso, come confermato da Sez. 5, n. 5739 del 2022, Sez. 2, n. 48275 del 2023, Sez. 4, n. 48056 del 2023 e dalle Sezioni Unite n. 42125 del 2024.
La Corte ha infine precisato che la rilevabilità della nullità non è esclusa dalla circostanza che l’udienza sia stata celebrata nelle forme del giudizio cartolare, in difetto di richiesta di trattazione in presenza. Il termine in questione non è previsto al solo fine di consentire la comparizione dell’imputato, ma assolve alla funzione di garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel giudizio di appello, con la conseguenza che la sua indebita compressione incide in ogni caso sulla legittimità del procedimento. All’accoglimento del ricorso è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio