Mandato di arresto europeo e processo contumaciale: basta una sola garanzia (Cass. pen. Sez. VI n. 5046 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata a seguito di processo svoltosi in assenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 69 del 2005, come modificato dalla novella n. 10 del 2021, è sufficiente che l’atto contenga l’indicazione anche di una sola delle condizioni elencate al comma 1-bis del medesimo articolo. Non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice straniera trovi esatto corrispondente in una norma italiana, essendo sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti. Ai fini del controllo sulla doppia punibilità, il fatto deve essere descritto sul piano naturalistico-strutturale, in modo effettivo e non meramente formale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, investita di una richiesta di consegna formulata dalla Corte Distrettuale di Praga con mandato di arresto europeo emesso il 13 dicembre 2024, ha rifiutato la consegna e, previo riconoscimento della sentenza straniera, ha disposto che la pena inflitta venisse espiata in Italia. La richiesta era finalizzata all’esecuzione di una condanna definitiva a sei anni di reclusione per associazione per delinquere e truffa.
Il soggetto richiesto in consegna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata conoscenza del processo a suo carico, essendo stato giudicato in contumacia; la non riconducibilità del fatto descritto nel mandato al paradigma dell’art. 416 cod. pen.; la mancata acquisizione della sentenza di condanna ai fini del riconoscimento.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta per prima la questione relativa al processo contumaciale. Il Collegio osserva che, quando il mandato è emesso per l’esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata in assenza dell’imputato, l’art. 6, comma 2, legge n. 69 del 2005 richiede soltanto che l’atto contenga l’indicazione anche di una sola delle condizioni elencate al comma 1-bis. Nella specie il mandato reca espressamente l’indicazione di cui alla lett. d), concernente la notifica personale della decisione dopo la consegna, l’informazione sul diritto a un nuovo processo o a proporre impugnazione e i relativi termini.
La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale questione e che il difensore non ne ha contestato in modo specifico l’omessa motivazione. Il profilo, implicando un’attività istruttoria incompatibile con la competenza della Cassazione, non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità.
Quanto alla seconda doglianza, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice straniera trovi esatto corrispondente in una norma italiana. È sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo e degli elementi richiesti per la configurazione del reato, come affermato da Sez. 6 n. 11598 del 2007 e Sez. 6 n. 24771 del 2007.
Ai fini del controllo sulla doppia punibilità, la giurisprudenza richiede che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, in modo effettivo e non meramente formale, non essendo sufficiente la mera prospettazione astratta da parte dello Stato di emissione, secondo quanto statuito da Sez. F n. 36844 del 2019. Nel caso concreto, i dati fattuali del mandato evidenziano il chiaro riferimento alla configurabilità del reato associativo: le truffe vengono contestate non uti singuli, ma come gruppo organizzato, sulla base di una precisa ripartizione di compiti.
Infine, la Corte ritiene ultronea la richiesta di acquisizione della sentenza straniera, della quale non vi è traccia nel provvedimento impugnato, essendo già stata ritenuta la sussunzione del fatto descritto nel mandato nell’ipotesi di reato associativo. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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