Peculato del custode giudiziale e attenuante del danno di speciale tenuità (Cass. pen. Sez. VI n. 6724 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il custode giudiziale di un bene in sequestro che se ne appropria risponde del delitto di peculato, e non di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., perché la nomina a custode lo rende incaricato di pubblico servizio e la disponibilità del bene è legata all’esercizio di poteri o doveri funzionali. Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione deve riguardare il solo pregiudizio economico cagionato dal singolo fatto reato, e non la gravità della vicenda nel suo complesso, che rileva invece ai fini della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato, quale incaricato di pubblico servizio, per il reato di peculato. Il fatto riguarda un’autovettura di proprietà di terzi, sottoposta a sequestro dalla polizia stradale e affidata all’imputato in qualità di custode giudiziale.
Non essendo stata pagata la sanzione amministrativa, la Prefettura aveva disposto la confisca del mezzo, ordinando all’imputato di trasferire il veicolo al più vicino deposito giudiziario. L’autovettura non veniva però rinvenuta nel luogo indicato, né l’imputato forniva alcuna giustificazione. Il ricorso per cassazione censurava la qualificazione giuridica del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti invocate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il rilievo secondo cui l’imputato aveva già la disponibilità del bene prima della nomina a custode non ha rilievo: la condotta contestata è successiva alla nomina, che gli attribuiva la qualità di incaricato di pubblico servizio. Una volta sequestrato il bene, è venuta meno la ragione del possesso precedente, perché esso è detenuto per una ragione legata all’esercizio di doveri o poteri funzionali.
La Corte ribadisce che il peculato richiede un’appropriazione avente ad oggetto una res della quale il soggetto dispone per ragioni funzionali, in un contesto che gli consenta comportamenti uti dominus. Sul piano della qualificazione giuridica, il fatto va inquadrato nel peculato e non nella sottrazione di cose sottoposte a sequestro: quest’ultima presuppone che il custode sia proprietario del bene, o che la sottrazione avvenga per favorire il proprietario, mentre chi agisce per interesse proprio commette peculato. Richiamata Sez. VI n. 26812 del 2011, si distingue il peculato d’uso dal delitto di cui all’art. 334 cod. pen.
Il secondo motivo è invece fondato, limitatamente alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.. La Corte d’appello aveva escluso entrambe le attenuanti con un’unica motivazione, fondata sull’elusione del vincolo di indisponibilità e sul pregiudizio agli interessi della pubblica amministrazione. Tale argomentazione è congrua per la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen., che impone di valutare il fatto nella sua globalità.
Diversa è la soluzione per l’attenuante comune. Secondo l’orientamento consolidato richiamato (Sez. VI n. 1313 del 2018), la speciale tenuità del danno va apprezzata sul solo pregiudizio economico del singolo fatto appropriativo, e non sulla gravità complessiva della vicenda. Poiché la vettura risulta distrutta, si desume il suo valore poco rilevante. È erroneo, dunque, il diniego fondato sulla valutazione del danno all’imparzialità, alla trasparenza e al buon andamento amministrativo, profili rilevanti solo ai fini dell’art. 323-bis cod. pen. La sentenza è annullata con rinvio sul solo punto dell’attenuante, rigettandosi il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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