Inutilizzabilità della prova e prova di resistenza: onere di allegazione del ricorrente (Cass. pen. Sez. VII n. 7880 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi deduce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione sulla tenuta della motivazione impugnata, ossia la cosiddetta prova di resistenza. Gli elementi acquisiti illegittimamente devono incidere sulla motivazione censurata scardinandola e compromettendone in modo decisivo la tenuta logica e l’intera coerenza. Ove il giudice di merito abbia fondato la responsabilità su elementi diversi da quelli contestati, il ricorrente che non si confronti con tale percorso argomentativo formula una doglianza aspecifica. La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non è rilevabile quando il ricorso sia inammissibile e non si sia instaurato un valido rapporto processuale.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla condanna del ricorrente per il reato di truffa, poi confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza del 19 marzo 2024. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione delle regole sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti, unitamente al vizio di motivazione. Con il secondo censura il riconoscimento degli elementi costitutivi del reato di truffa. Con il terzo chiede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta, maturata in data 17 agosto 2024.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte rileva che la doglianza è al contempo generica e aspecifica. Il ricorrente non ha prospettato la possibile e decisiva influenza degli elementi probatori ritenuti inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Non ha consentito, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione.

Il Collegio dichiara di dare continuità al principio per cui, quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza della sua eventuale eliminazione ai fini della tenuta dell’impianto argomentativo. Gli elementi acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e comprometterne in modo decisivo la coerenza logica, introducendo profili di radicale incompatibilità. A sostegno richiama Sez. 5, n. 31823 del 2020 e Sez. 2, n. 7986 del 2016.

Nel caso concreto la Corte di merito, con percorso privo di manifesta illogicità, ha affermato la responsabilità su elementi probatori diversi da quelli ritenuti inutilizzabili dalla difesa. Il ricorrente non si confronta con tale argomentazione, con conseguente aspecificità della doglianza.

Il secondo motivo è parimenti aspecifico, in quanto reiterativo di doglianze sulla ricostruzione dei fatti già affrontate in appello, nonché articolato esclusivamente in fatto e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Resta estraneo ai poteri della Cassazione rileggere gli elementi probatori o adottare nuovi parametri di valutazione.

Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello è preclusa dall’inammissibilità del ricorso e dalla conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, richiamando Sez. U, n. 6903 del 2016. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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