Interessi da ritardato pagamento e onere della prova dell’imputabilità (Cass. civ. Sez. I n. 1434 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all’Amministrazione. Tale diritto è escluso quando il ritardo non sia in dipendenza causale con un inadempimento dell’appaltante. La regola non deroga alle comuni norme sull’imputabilità dell’inadempimento contrattuale: è onere del debitore, di cui si assume l’inadempimento, provare che lo stesso è derivato da impossibilità della prestazione ascrivibile a causa a lui non imputabile.
Il Fatto
La società appaltatrice aveva adito il Tribunale di Salerno chiedendo la condanna del Comune committente al pagamento di un credito residuo per lavori di manutenzione e realizzazione di opere pubbliche, oltre interessi moratori e risarcimento danni. Nel corso del giudizio di primo grado il Comune aveva corrisposto spontaneamente la sorte capitale. Il Tribunale aveva respinto integralmente la domanda.
La Corte d’appello di Salerno respinse il gravame dell’impresa. Escluso il diritto agli interessi per alcune opere, per mancanza di prova di un ritardo imputabile all’Ente, e per altre per difetto dei presupposti di cui all’art. 132, D. Lgs. n. 163/2006 sulle varianti in aumento, rigettò anche la domanda risarcitoria. La società propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era affidato a due motivi: violazione degli artt. 2 e 4, D. Lgs. n. 231/2002 in materia di interessi moratori e violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese. La Corte delimita l’ambito del giudizio: poiché la sentenza d’appello non risulta impugnata sul profilo relativo ai lavori del cimitero, il ricorso investe la sola statuizione di rigetto degli interessi sulle somme corrisposte per la manutenzione straordinaria di una strada e la realizzazione dell’isola ecologica.
Su tale ambito la Corte rileva l’errore della decisione impugnata, che ha escluso la debenza degli interessi in virtù di una genericamente asserita assenza di prova di un ritardo imputabile all’Amministrazione comunale.
La Corte enuncia il principio generale in materia: l’appaltatore ha diritto agli interessi per il ritardo nei pagamenti quando il certificato non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all’Amministrazione, restando il diritto escluso ove il ritardo non sia in dipendenza causale con un inadempimento dell’appaltante. Richiama sul punto Sez. I n. 23071 del 2016 e Sez. I n. 11725 del 2003.
Da tali precedenti si trae il corollario processuale: non opera alcuna deroga alle comuni norme sull’imputabilità dell’inadempimento contrattuale, sicché è onere del debitore provare che l’inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione ascrivibile a causa a lui non imputabile.
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi: ha disatteso il gravame affermando apoditticamente che il ritardo era giustificato da una non meglio specificata necessità di verifica contabile, senza appurare se l’appaltante avesse tempestivamente svolto i propri controlli e se il ritardato pagamento derivasse effettivamente da causa a lui non imputabile. Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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