Mantenimento annuale degli stabilimenti balneari e clausola di stagionalità (TAR Puglia n. 1433 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024 e modificato dalla legge di conversione legge n. 166/2024, i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio, in vigenza del titolo concessorio e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. Tale facoltà opera ex lege e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione, poiché una diversa lettura svuoterebbe di contenuto dispositivo la norma. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio non impedisce il mantenimento annuale. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione riguarda solo quelli già eseguiti o rispetto ai quali vi sia stata acquiescenza, non quelli i cui effetti siano stati sospesi dal giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la posa di ombrelloni e sdraio con chiosco-bar e servizi, impugnava il provvedimento con cui il Comune di Gallipoli aveva negato il mantenimento annuale dello stabilimento balneare. Il diniego si fondava sulla clausola di stagionalità contenuta nel permesso di costruire del 2007.

Con motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione all’ordinanza di sgombero con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione delle strutture. Il TAR accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l’efficacia dell’ordinanza. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la legge n. 166/2024, in vigore dal 15.11.2024, ha inserito nell’art. 3, legge n. 118/2022 il comma 3-bis, che consente ai titolari di concessioni demaniali di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. La norma fa salvi i provvedimenti di demolizione adottati prima della sua entrata in vigore.

Dalla lettera e dalla ratio della disposizione il TAR ricava che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture anche quando l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. L’esercizio della facoltà prescinde da appositi atti di assenso dell’amministrazione: diversamente, la norma non avrebbe reale contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già esistente.

Il Collegio esclude che alla fattispecie ostì l’ordinanza di sgombero già adottata dal Comune. I suoi effetti erano stati sospesi dal TAR con l’ordinanza cautelare n. 221/2024 del 12.4.2024, anteriore all’entrata in vigore della legge n. 166/2024. Il provvedimento non ha quindi prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022.

La clausola di salvezza, osserva il TAR, non può che riferirsi ai provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura diversa creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione allo smontaggio e coloro che, versando nella medesima situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da analogo provvedimento repressivo per eventi occasionali.

Allo stato, dunque, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Ciò giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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