Prededuzione nel concordato con riserva e atti di straordinaria amministrazione (Cass. civ. Sez. I n. 1730 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito derivante da atti compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., è prededucibile solo se l’atto è di straordinaria amministrazione, urgente e compiuto previa autorizzazione del tribunale. In difetto di qualsiasi informazione sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore si è riservato di depositare, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa deve qualificarsi come eccedente l’ordinaria amministrazione. La prededucibilità cd. “funzionale” ex art. 111, comma 2, l.fall. richiede una specifica indagine di fatto sulla coerenza teleologica della prestazione con l’interesse della massa, non potendosi fondare su affermazioni astratte o tautologiche. La prededucibilità va inoltre esclusa in difetto di apertura della procedura concordataria, per mancanza della cd. “consecutio” tra procedure.

Il Fatto

Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, l.fall., senza depositare il piano; il Tribunale dichiarò l’inammissibilità della domanda e contestualmente il fallimento. Una società di diritto rumeno aveva insinuato al passivo un credito di € 92.015,00 in prededuzione, per corrispettivi di servizi di marketing svolti nel periodo del preconcordato; il credito fu ammesso al chirografo.

Con opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., la creditrice insistette per la prededuzione e il Tribunale di Napoli la riconobbe, sul duplice rilievo che il credito traeva titolo da un atto di ordinaria amministrazione legalmente compiuto nella fase di preconcordato — con prededuzione ex lege a prescindere dall’apertura del concordato — e che, in ogni caso, sussistevano occasionalità e funzionalità ex art. 111, comma 2, l.fall.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi e ne afferma la fondatezza. Il fulcro è la prima ratio decidendi, fondata sull’art. 161, comma 7, l.fall.: il Tribunale aveva ritenuto che i servizi di marketing integrassero atti di ordinaria amministrazione per il solo fatto di essere relativi alla prosecuzione dei rapporti negoziali pendenti o alle finalità aziendali. L’assunto è erroneo.

Secondo l’indirizzo consolidato — Cass. 14713/2019, Cass. Sez. U, 42093/2021, Cass. 16531/2022 — per valutare la natura dell’atto compiuto dopo la domanda con riserva occorre che siano fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano. In difetto, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato di straordinaria amministrazione. La prededuzione ex art. 161, comma 7, è effetto automatico solo ove i crediti derivino da “atti legalmente compiuti”, espressione rafforzativa della piena rispondenza dell’atto a una finalità gestoria coerente, in concreto, con la situazione patrimoniale del debitore.

La Corte adatta a tale contesto il tradizionale insegnamento su ordinaria e straordinaria amministrazione, valorizzando l’interesse della massa dei creditori: la valutazione va compiuta guardando a tale interesse e non a quello dell’imprenditore. Un concordato preventivo “in bianco” non può costituire il contesto giuridico idoneo a valutare la prededibilità, essendo imprescindibile una sia pur minima informazione su proposta e piano. Poiché nel caso concreto difettava ogni segnalazione contenutistica e pacificamente mancava qualsiasi provvedimento autorizzativo, l’atto incidente sul patrimonio eccede l’ordinaria amministrazione: cade il principale presupposto della decisione.

La Corte registra la coerenza sistematica dell’esito con l’art. 46 del Codice della crisi e dell’insolvenza, come aggiornato dal d.lgs. n. 83/2022: espunto il periodo sull’ordinaria amministrazione, la prededuzione resta collegata solo agli atti di straordinaria amministrazione, purché urgenti e autorizzati. Venuta meno la prima ratio, anche la seconda è aggredita con il terzo motivo per vizio di motivazione, avendo il Tribunale affermato la funzionalità in modo tautologico, senza confrontarsi con le allegazioni di fatto delle parti né accertare i benefici arrecati alla massa (Cass. 25589/2015; Cass. Sez. U, 42093/2021). La prededucibilità “funzionale” richiede coerenza teleologica ex ante della prestazione con l’interesse della massa, sulla base di una specifica indagine di fatto (Cass. 17248/2024; Cass. 24791/2016), e va esclusa in difetto di apertura del concordato ex art. 163 l.fall. per mancanza di “consecutio” (Cass. Sez. U, 42093/2021).

Il quarto motivo è infine dichiarato in parte fuori ratio e in parte infondato: l’abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145 del 2013 retroagisce al tempo della norma interpretata (Cass. 4859/2019). La Corte accoglie i primi tre motivi nei termini indicati, dichiara inammissibile il quarto, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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