Inammissibile il ricorso straordinario avverso la decisione sul reclamo ex art. 22 l. fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 10708 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. è inammissibile avverso la decisione, anche se adottata in forma di sentenza, che rigetta il reclamo proposto ex art. 22 l. fall. avverso il decreto che ha dichiarato l’estinzione del giudizio prefallimentare per mancata o irrituale riassunzione. La natura del provvedimento va valutata in base al tipo di giudizio in cui è pronunciato, non già alla sua veste formale. Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non è idoneo alla formazione del giudicato, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, con la conseguenza che la medesima istanza può essere riproposta anche sulla base di una prospettazione identica a quella respinta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da una società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La Cassazione, con ordinanza, aveva accolto il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, dichiarando la nullità della sentenza di fallimento e disponendo il rinvio al Tribunale, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354, primo comma, c.p.c. Il curatore fallimentare aveva quindi riassunto il giudizio, ma il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio per inammissibilità della riassunzione da parte di un curatore di un fallimento definitivamente caducato. Avverso tale decreto, il curatore aveva proposto reclamo ex art. 22 l. fall., rigettato dalla Corte d’appello. Il curatore ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione.
La Motivazione della Corte
La S.C. premette che, a seguito della pronuncia che ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, il giudizio è stato retrocesso allo stadio iniziale dell’istruttoria prefallimentare di cui all’art. 15 l. fall., trattandosi di rinvio cd. restitutorio o improprio ex art. 383, terzo comma, c.p.c., in cui il processo deve ricominciare daccapo dinanzi al tribunale per la valutazione dei presupposti di una nuova declaratoria di fallimento, avente efficacia ex nunc.
La Corte osserva che l’esito di tale procedimento non poteva che essere soggetto ai rimedi tipici previsti dall’ordinamento concorsuale: il reclamo ex art. 18 l. fall., in caso di sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero il reclamo ex art. 22 l. fall., in caso contrario, a prescindere dalle ragioni di rito o di merito che abbiano condotto al rigetto. La circostanza che l’art. 22 l. fall. non contempli espressamente la legittimazione del curatore, nell’ipotesi straordinaria di rinvio restitutorio, non priva il provvedimento della sua natura.
Il Collegio afferma che ciò che rileva è il tipo di giudizio in cui viene pronunciato il provvedimento, a prescindere dalla veste formale. La decisione negativa di un reclamo ex art. 22 l. fall., pur adottata in forma di sentenza, non diviene per ciò solo soggetta a ricorso straordinario per cassazione, dovendosi guardare alla sostanza del contenuto, nella specie confermativo di un arresto del procedimento ex art. 15 l. fall.
Richiama, quindi, il consolidato indirizzo nomofilattico secondo cui il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non è idoneo alla formazione del giudicato, non configurando una preclusione da cosa giudicata ma una mera preclusione di fatto, con possibilità di riproporre l’istanza anche sulla base di una prospettazione identica a quella respinta. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e il cd. raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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