Rivalsa dell’assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. e necessità della convenzione CARD (Cass. civ. Sez. 3 n. 9419/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di rivalsa dell’assicuratore del vettore nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, prevista dall’art. 141, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, è subordinata all’adesione alla convenzione CARD (risarcimento diretto), che costituisce il presupposto tecnico-organizzativo per la regolazione dei rapporti interni tra imprese, ai sensi dell’art. 150 cod. ass. e del d.P.R. n. 254/2006. La mancata adesione alla convenzione CARD non preclude, tuttavia, all’assicuratore che ha risarcito il terzo trasportato di agire per il recupero delle somme mediante le ordinarie azioni civilistiche, quali l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. (contro i corresponsabili), la surrogazione nel diritto del danneggiato ex art. 1203 c.c. o la surrogazione assicurativa ex art. 1916 c.c., ovvero l’azione di rivalsa ex art. 144 cod. ass., ove ne ricorrano i presupposti. Il giudice di merito, in presenza di una domanda formulata in via subordinata ex art. 144 cod. ass. o ex art. 1299 c.c., non può limitarsi a rigettarla per la sola mancata adesione alla CARD, ma deve esaminarla nel merito, verificando se sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento.
Il Fatto
In seguito a un incidente stradale, una compagnia di assicurazione (Euroins) risarciva la terza trasportata a bordo di un veicolo (vettore) e conveniva in giudizio il conducente del veicolo antagonista e la sua assicuratrice (Vittoria Assicurazioni), chiedendo il rimborso di quanto pagato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. ass. (rivalsa dell’assicuratore del vettore), nonché ex artt. 1299-2054-2055 c.c. La società mandataria (Avus), che aveva materialmente eseguito i pagamenti, interveniva in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la condanna della Vittoria in proprio favore.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la Euroins carente di legittimazione attiva per la mancata adesione alla convenzione CARD e, quanto alla domanda subordinata, rigettandola per colpa esclusiva della vittima. La Corte d’Appello di Milano confermava il rigetto, escludendo la legittimazione della Euroins per la mancata adesione alla CARD e omettendo di esaminare i motivi di appello relativi alla domanda subordinata ex art. 144 cod. ass. e alle azioni di regresso. Euroins e Avus proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso concernenti l’interpretazione dell’art. 141, comma 4, cod. ass., affermando che la rivalsa tra imprese è effettivamente subordinata all’adesione alla convenzione CARD. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il sistema di risarcimento diretto prevede una fase esterna (pagamento al trasportato) e una fase interna (riequilibrio tra assicuratori), e che la seconda è regolata dall’art. 150 cod. ass. e dal d.P.R. n. 254/2006, che impongono la stipula di una convenzione (CARD) per i rapporti organizzativi ed economici. Ha precisato che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente riguardavano la tutela del trasportato (primo comma), non la rivalsa (quarto comma), e che la mancata adesione alla CARD preclude l’azione di rivalsa ex art. 141, comma 4, ma non esclude l’esperibilità di altre azioni di recupero.
La Cassazione ha però accolto i motivi di ricorso relativi all’omessa pronuncia sulle domande subordinate. Ha rilevato che la Corte d’Appello, dopo aver escluso la legittimazione all’azione ex art. 141, comma 4, aveva omesso di esaminare i motivi di appello con cui Euroins e Avus chiedevano che fosse esaminata la domanda di surrogazione ex art. 144 cod. ass. e l’azione di regresso ex art. 1299 c.c., nonostante tali domande fossero state formulate in via subordinata e fossero fondate su titoli autonomi. La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 35318/2022), secondo cui il giudice, di fronte a una domanda subordinata, deve esaminarla nel merito, e l’accertata insussistenza dei presupposti dell’art. 141 non esonera dal valutare le altre azioni, se formulate. Ha quindi cassato la sentenza su questi punti, rinviando per un nuovo esame, che dovrà verificare se la vittima vantasse un diritto al risarcimento nei confronti del responsabile e se tale diritto si sia trasferito all’assicuratore in virtù del pagamento.
Implicazioni Pratiche
- Rivalsa interassicurativa e adesione alla CARD: L’avvocato che assiste una compagnia di assicurazione intenzionata a rivalersi nei confronti dell’assicuratore del responsabile ex art. 141, comma 4, cod. ass. deve verificare che la propria assistita abbia aderito alla convenzione CARD; in difetto, tale azione è preclusa. Deve tuttavia formulare domande alternative e subordinate, fondate sulle ordinarie azioni civilistiche (surrogazione ex art. 1916 c.c., regresso ex art. 1299 c.c., rivalsa ex art. 144 cod. ass.), per non precludere la possibilità di recupero.
- Onere di formulare domande subordinate in via espressa: L’avvocato dell’assicuratore che agisce per il rimborso deve, nell’atto introduttivo, articolare in modo espresso e distinto le domande subordinate, indicando chiaramente i titoli giuridici invocati (art. 144 cod. ass., art. 1299 c.c., art. 1916 c.c.) e allegando i fatti costitutivi di ciascuna azione, per evitare che il giudice rigetti la domanda principale senza esaminare quelle alternative.
- Valutazione della colpa del trasportato e del nesso causale: Il giudice del rinvio, nell’esaminare la domanda di surrogazione, dovrà accertare se la terza trasportata abbia effettivamente diritto al risarcimento nei confronti del responsabile (o dei corresponsabili), e se la sua condotta (mancato uso delle cinture di sicurezza) abbia integrato un concorso di colpa o una causa di esclusione del diritto al risarcimento, alla luce della giurisprudenza sul nesso di causalità e sulla responsabilità del conducente.
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