Inammissibile il ricorso notificato a mezzo posta senza avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 2793 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. La mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. La prova della sola spedizione, in assenza della ricevuta di ritorno, non è idonea a dimostrare la tempestività e la regolarità della notifica.
Il Fatto
Il Comune ha notificato alla contribuente un avviso di accertamento ai fini dell’ICI per l’anno 2007, contestando l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’imposta in relazione a diciassette particelle di terreno possedute a titolo di enfiteusi. L’ente ha ritenuto i terreni edificabili in base al Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Siciliana con decreto assessoriale del 1974, quantificando il valore in € 42,00 al metro quadrato secondo una relazione dell’UTC recepita in una delibera della Giunta municipale del 2012.
La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla CTP di Palermo, che ha respinto il ricorso; l’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di Palermo. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. L’intimato non ha proposto controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta in via preliminare una questione processuale che assorbe ogni altro profilo. La ricorrente non ha fornito la prova della notifica del ricorso: risulta prodotta la sola spedizione dell’atto, avvenuta in data 14.12.2018, mentre non è stata versata in atti la cartolina di ricevimento. L’intimato non si è costituito.
Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte ribadisce che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario. Tale consegna è attestata dall’avviso di ricevimento, che deve essere allegato all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.
Da ciò discende che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica. La Corte esclude espressamente la possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., richiamando a sostegno il precedente Cass. 21/07/2021, n. 20778.
Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è disposto quanto alle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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