Premio di rinvenimento: interesse legittimo fino alla determinazione finale (Cass. civ. Sez. Un. n. 2932 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, la posizione giuridica del privato che assume di aver diritto al premio per il rinvenimento di beni culturali resta di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo di determinazione del premio. La circostanza che la stima del valore delle cose ritrovate sia demandata, in caso di disaccordo, a un tecnico nominato dal presidente del tribunale ordinario non muta la natura della situazione soggettiva, né sottrae all’amministrazione la discrezionalità nella determinazione dell’ammontare del premio e nella scelta della modalità compensativa. Ne segue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Una società aveva chiesto al Ministero competente il pagamento di una somma a titolo di premio per il rinvenimento di reperti archeologici, riconducibili a una domus romana, nei locali seminterrati di un immobile. L’amministrazione aveva offerto un importo che la società non aveva accettato.

Il Tribunale di Perugia aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte d’appello di Perugia aveva respinto il gravame, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 1347 del 1989, n. 11796 del 2005 e n. 5353 del 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che il Codice dei beni culturali avrebbe radicalmente modificato la procedura, sottraendo la stima dei beni alla commissione ministeriale e affidandola al presidente del tribunale ordinario. Da qui la tesi della natura di diritto soggettivo della posizione del privato.

Le Sezioni Unite ricostruiscono anzitutto il quadro normativo previgente. La legge n. 1089 del 1939 prevedeva, in caso di disaccordo, la determinazione insindacabile del premio da parte di una commissione. Su quella disciplina si era consolidato l’orientamento secondo cui, fino alla determinazione definitiva, il privato è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento.

Il Collegio esamina poi gli artt. 90 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004. Il Codice mantiene l’obbligo di denuncia e di conservazione temporanea dei trovati e conferma che le cose ritrovate appartengono allo Stato. Quanto al premio, l’art. 92 ne fissa il limite quantitativo e le possibili modalità di corresponsione, mentre l’art. 93 disciplina la stima.

La differenza rispetto al passato è reale ma non decisiva. Il legislatore ha sostituito l’organo chiamato alla stima, ha modificato l’oggetto della stessa — non più il premio, ma il valore dei beni in caso di disaccordo — e ha rimesso all’amministrazione la determinazione dell’ammontare del premio. La discrezionalità amministrativa resta dunque ampia, anzi risulta rafforzata, perché la scelta finale sul premio e sulla modalità compensativa è comunque riservata alla pubblica amministrazione.

Ne consegue che la condizione soggettiva del privato si mantiene nell’ambito dell’interesse legittimo fino alla conclusione del procedimento, salvo lo scioglimento dell’alternativa tra corresponsione in denaro e rilascio di parte delle cose ritrovate. Il ricorso è pertanto rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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