Ammissione con riserva e doppia opposizione allo stato passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 3537 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel vigore della disciplina fallimentare riformata dal d. lgs. n. 5/06, il creditore può proporre opposizione contro il decreto di ammissione con riserva del credito insinuato in via piena, quando lo ritenga errato. La riserva apposta in riferimento a una delle fattispecie dell’art. 96, comma 2, l. fall., ma contestata dal creditore nel suo fondamento, non è qualificabile come atipica e non priva il creditore del potere di impugnazione. Tuttavia, la rinuncia alla prima opposizione e la proposizione di una seconda oltre il termine dell’art. 99, comma 1, l. fall. rendono il ricorso inammissibile, quando non venga censurata la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Una dipendente di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa agisce per l’ammissione allo stato passivo di crediti da indennità sostitutiva del preavviso e indennità complementare, collegati all’accertamento dell’illegittimità del proprio licenziamento. Nella pendenza del giudizio lavoristico i crediti erano stati ammessi al passivo con riserva. La creditrice propone una prima opposizione contro quel provvedimento, poi vi rinuncia, con estinzione del processo.

Il giudizio di impugnazione del licenziamento si chiude negativamente per la lavoratrice: la Corte d’appello dichiara improcedibili le domande, ritenute di competenza funzionale del giudice concorsuale, e la Cassazione respinge il ricorso. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 19/05/2021, dichiara quindi inammissibile una seconda opposizione allo stato passivo, fuori termine e non qualificabile come riassunzione. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente, muovono dalla premessa che la creditrice non fosse obbligata a opporsi all’ammissione con riserva, perché la relativa opposizione sarebbe stata comunque inammissibile per la stabilizzazione della riserva. Il ragionamento è respinto: il creditore può agire contro il decreto di ammissione con riserva del credito insinuato in via piena, quando lo ritenga errato.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 11143 del 2012) secondo cui l’opposizione non è necessaria quando l’ammissione con riserva riguardi fattispecie diverse da quelle dell’art. 96, comma 2, l. fall., di carattere tassativo. Le riserve atipiche, cioè dichiaratamente estranee alle fattispecie legali, si hanno per non apposte e l’ammissione è pura e semplice. Non è però atipica la riserva che si richiami a una di quelle fattispecie e sia considerata dal creditore priva dei presupposti di fatto che la giustifichino.

Nella specie, come accertato dal giudice del lavoro e da questa Corte, il provvedimento di ammissione con riserva era errato: spettava al giudice fallimentare accertare incidenter tantum l’eventuale illegittimità del licenziamento e determinare i crediti risarcitori. Va quindi escluso che la creditrice non potesse opporsi, salva l’inammissibilità dell’impugnazione se si fosse limitata a chiedere l’ammissione con riserva.

I motivi sono però inammissibili per un’altra ragione, assorbente: non investono la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Non spiegano perché, dopo una prima opposizione poi rinunciata, la creditrice avrebbe potuto proporne una seconda e fuori dal termine dell’art. 99, comma 1, l. fall.. Né si lamenta un’errata qualificazione della domanda, come istanza di modifica dello stato passivo ex art. 113 bis l. fall. o ricorso in riassunzione. La Corte aggiunge che l’ipotetica istanza sarebbe stata inaccoglibile, per l’esito del giudizio lavoristico e il mancato verificarsi dell’evento cui era subordinata la riserva. La peculiarità della vicenda e gli orientamenti non univoci sulla materia giustificano la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *