Il periodo di borsa di studio non è riscattabile ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 108 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo di fruizione di una borsa di studio presso un ente pubblico non è, in via di principio, riscattabile ai fini del trattamento pensionistico, poiché non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 13, 14 e 15, d.P.R. n. 1092/1973. La sua natura è di formazione e perfezionamento professionale, non di prestazione di lavoro subordinato volta al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. L’inserimento nell’organizzazione, l’osservanza dell’orario, l’obbligo di frequenza, l’uso delle strutture e l’erogazione periodica di somme, anche previa verifica della frequenza, non provano di per sé la subordinazione gerarchica: sono aspetti della razionale fruizione della borsa. La qualificazione fiscale dei compensi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non incide sulla natura del rapporto.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente di ricerca di un ente pubblico, ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto oneroso del periodo di formazione lavoro svolto come borsista, dal 24 novembre 1980 al 30 giugno 1982, da computarsi ai valori della domanda presentata il 3 giugno 2008, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento.

L’Inps aveva rigettato l’istanza il 31 gennaio 2020, rilevando la peculiarità del rapporto tra borsista ed ente. La ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la sussistenza degli indici della subordinazione e richiamando gli artt. 13 e 15, d.P.R. n. 1092/1973. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità dell’Inps. La domanda di riscatto risulta presentata il 3 giugno 2008, con successivi solleciti, e rigettata con provvedimento del 31 gennaio 2020: sussiste dunque una domanda validamente presentata, presupposto richiesto dall’art. 153 c.g.c.

Nel merito, il ricorso non è fondato. La disciplina vigente ammette a riscatto solo specifiche fattispecie: i servizi di dipendente non di ruolo, i periodi di servizio che hanno costituito titolo per l’inquadramento, e i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi e dei corsi di perfezionamento. La borsa di studio non rientra in alcuna di esse: il suo contenuto è la formazione e il perfezionamento, e non la prestazione lavorativa volta ai fini istituzionali dell’ente.

La tesi dell’assimilazione al lavoro subordinato non è condivisibile. Sarebbe ipotizzabile solo con adeguata prova delle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato. Non bastano l’inserimento nell’organizzazione, l’osservanza dell’orario, l’obbligo di frequenza, l’uso dei servizi e l’accesso alle strutture: sono aspetti della razionale fruizione della borsa. Nemmeno l’erogazione periodica di somme, previa verifica della frequenza, costituisce sinallagma, trattandosi di aiuto economico. La Corte richiama sul punto Sez. Lazio n. 639/2003, Sez. Toscana n. 989/2001, Sez. Campania n. 2304/2008, Sez. Sardegna n. 142/2021.

La dichiarazione dell’ente e l’attestazione di un ex dipendente non mutano l’esito: la prima descrive l’attività senza affermarne l’assimilabilità alla subordinazione; la seconda proviene da soggetto non più in servizio, quindi non riferibile all’ente legittimato. Irrilevanti i pretesi precedenti favorevoli ad altri soggetti, non vincolanti e privi di termini e corredo probatorio noti. La qualificazione fiscale dei compensi non incide sulla natura del rapporto.

Esclusa l’applicabilità dell’art. 15 (l’attività di borsista non integra un servizio prestato) e dell’art. 13 (l’attività è diversa dalla frequenza di laurea o specializzazione), la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la condizione del borsista è diversa da quella di chi riscatta il periodo legale di studi, e la distinzione rientra nella discrezionalità del legislatore, senza contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Respinge infine la richiesta di prova testimoniale, non significativa, e compensa integralmente le spese per l’elevata complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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