Nulli gli atti di recupero PIP adottati in violazione del giudicato (TAR Campania n. 1386 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, in esecuzione di un giudicato formatosi sul riparto dei maggiori oneri di espropriazione di un P.I.P., ometta di attualizzare gli importi già versati dagli assegnatari con rivalutazione monetaria e interessi legali, e compensi gli interessi passivi a questi dovuti con asseriti interessi attivi mai riconosciuti dal giudicato, adotta atti nulli per violazione del giudicato. L’obbligazione di recupero delle spese di urbanizzazione ha natura pubblicistica ed è propter rem, essendo dovuta anche dai successivi aventi causa dell’assegnatario. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il credito diviene esercitabile, coincidente con la definizione delle controversie ablatorie. Gli interessi legali in favore della pubblica amministrazione sono dovuti solo dal momento in cui il singolo credito è divenuto liquido e previa messa in mora.

Il Fatto

Le ricorrenti, assegnatarie di lotti in aree P.I.P. nei comparti Oscato, San Felice e Monticelli, hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha approvato il riparto dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione del piano e ha chiesto il pagamento delle relative somme, quantificate in circa un milione novecentomila euro complessivi.

Le società lamentano che l’Ente, in esecuzione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze di questo Tribunale, confermate dal Consiglio di Stato, non abbia attualizzato gli importi già versati. Con motivi aggiunti hanno impugnato le determine di precisazione e di richiesta di interessi e rivalutazione. Un assegnatario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuto trasferimento del lotto; altri hanno eccepito la prescrizione del credito. Il Comune si è costituito in tutti i giudizi, tranne uno.

La Motivazione della Corte

Riuniti i gravami per connessione soggettiva e oggettiva, il Collegio ricostruisce la natura del P.I.P.: piano urbanistico speciale, con funzione di governo del territorio e di politica economica, che comporta due distinte categorie di corrispettivi. Il contributo di urbanizzazione vero e proprio, commisurato al costo effettivamente sostenuto per rendere edificabile l’area di piano, e il contributo per il rilascio dei singoli titoli edilizi, di natura prestazione patrimoniale imposta. Il recupero dei costi già sopportati dal Comune integra un obbligo di carattere pubblicistico, non subordinato alla programmazione di ulteriori opere.

Il difetto di legittimazione passiva non coglie nel segno: la natura pubblicistica dell’obbligazione la connota come propter rem, dovuta anche dagli aventi causa dell’assegnatario, con ripartizione proporzionale tra tutti i cessionari a prescindere dalle singole vicende espropriative.

Quanto alla prescrizione, non trova applicazione il termine quinquennale, non trattandosi di responsabilità da fatto illecito. Il termine decorre dal giorno in cui il diritto diviene esercitabile, coincidente con la definizione delle controversie con i proprietari destinatari delle procedure ablatorie. La pendenza dei giudizi definiti dalle sentenze azionate ha inoltre impedito il decorso del termine, secondo l’orientamento Cons. Stato n. 2965 del 2024.

Nel merito, il vizio assorbente è la violazione del giudicato. Il giudice aveva stabilito che il Comune, nel rideterminare il riparto, dovesse attualizzare gli importi già versati dagli assegnatari con rivalutazione e interessi legali dal momento del pagamento sino al conguaglio. Il Comune ha invece quantificato il credito in misura superiore alla somma indicata e ha compensato gli interessi passivi da attualizzare con asseriti interessi attivi mai riconosciuti.

Gli atti impugnati sono pertanto nulli per violazione del giudicato, con assorbimento di ogni altra censura. Gli interessi legali in favore dell’Ente saranno dovuti solo dal momento in cui il singolo credito è divenuto liquido e previa messa in mora.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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